Page 17 - Francesca Degl’Innocenti - Globalizzazione, catene produttive, regole di sostenibilità. Il perimetro applicativo della direttiva europea 2024/1760
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
competitor e di stabilire quali attività incidano maggiormente sui costi e quali,
invece, offrano un contributo più significativo alla creazione del vantaggio
competitivo.
Tale riferimento suggeri(va) la strumentalità dell’intervento legislativo rispetto
ad obiettivi di tipo anche concorrenziale e individua(va), nella mappatura dei
rischi connessi alle varie attività potenzialmente fonti di costi o di vantaggi
differenziali, un utile strumento di verifica delle possibili distorsioni causate da
benefici competitivi illecitamente acquisiti e fatti propri dalle società di vertice (ad
esempio, tramite l’abbattimento dei costi raggiunto con l’impiego di manodopera
clandestina o forme di sfruttamento lavorativo). Fermi i limiti più addietro
evidenziati, il subentro, quale concetto chiave sul piano operativo, della nozione
di catena di attività non sembra, tuttavia, modificare sostanzialmente i termini
della questione e la vocazione pro-concorrenziale della normativa, come attesta
lo stesso contenuto della direttiva che, al considerando n. 9, riconosce
espressamente al “settore privato (…) un ruolo importante nella promozione di
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, evitando nel contempo
la creazione di squilibri nel mercato interno”.
4. Rilievi conclusivi
Si è già accennato ai fenomeni che la regolazione europea delle catene globali
del valore in chiave sostenibile sottende. Fenomeni che la disciplina mette fra loro
in correlazione e che giustificano la scelta definitoria del perimetro operativo della
direttiva CSDDD, sul piano soggettivo. Il primo, quale principale effetto della
globalizzazione, è direttamente connesso alla profonda ristrutturazione del
processo produttivo, che ridefinisce la divisione del lavoro e della cooperazione
fra imprese in senso “reticolare” per soddisfare plurime esigenze (in relazione al
reperimento delle materie prime, all’acquisizione di competenze qualificate,
specialistiche o tecnologiche, etc.) .
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Quale conseguenza del percorso di decentramento e della frequente
delocalizzazione delle attività o di loro segmenti, l’iniziativa legislativa che abbia
la pretesa di regolarne i rapporti e gli effetti, al fine di prevenire la produzione di
esternalità negative che pregiudichino diritti umani e ambiente, non può che
servirsi di un concetto selettivo dell’ambito applicativo ad ampio spettro, come
quello di “catena di attività”. Tale nozione, da leggersi in combinato ai requisiti
identificativi dei destinatari degli obblighi (art. 2), è sufficientemente ampia da
ricomprendere i rapporti societari o contrattuali di cui la stessa società si avvalga
per raggiungere un determinato risultato economico ed è intesa a sopperire ai
28 Già nel 2013 si stimava che circa l’80% del commercio internazionale si svolgesse in catene
di valore riconducibili ad imprese transnazionali: cfr. UNCTAD, Global Value Chains and
Development, 2013, e il recente rapporto n. 5/2024 di ASSONIME, La tutela dei diritti umani nelle catene
di fornitura della moda tra rischi attuali e nuovi obblighi di due diligence.
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