Page 165 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                    CREDITI PROFESSIONALI E PROCEDURE CONCORSUALI.
                      RIFLESSIONI IN TEMA DI AUTONOMIA NEGOZIALE E
                                                                            
                            REGOLAZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

                                          Giovanni Romano

                                 Professore Associato di Diritto commerciale
                                      Università degli Studi di Siena

                                          Gianni Capobianco

                                  Assegnista di Ricerca in Diritto commerciale
                                       Università degli Studi di Siena


                                           NOTA A SENTENZA


               CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 28 aprile 2022, n. 13367 (ord.) – Pres. Bisogni - Rel. Vella

               Crediti professionali  - Pagamento effettuato dopo la  scadenza  - Apertura del concordato - Revoca
               dell’ammissione - Fallimento - Esenzione dalla revocatoria fallimentare - Strumentalità - Sussistenza
               (Legge fallimentare, art. 67, c. 3, lett. g); art. 111, c. 2; art. 173)

                  In  tema  di  concordato  preventivo,  laddove  vi  sia  stata  apertura  della  procedura
               concordataria seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell’esenzione da
               revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, c. 3, lett. g), l. fall. che siano stati
               pagati  dopo la scadenza,  alla luce di un’interpretazione  sistematica  di tale disposizione
               con l’art. 111, c. 2, L. fall., in quanto  la  ratio di tale esenzione  consiste  nell’intento di
               favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, quale possibile strumento di
               composizione della crisi idoneo a favorire la conservazione dei valori aziendali, dovendo
               perciò  l’espressione  “alla  scadenza”  intendersi  come  un  semplice  rafforzativo  del
               presupposto della liquidità ed esigibilità del credito.
                  L’esenzione  da  revocatoria  non  può  operare  a  prescindere  dall’apertura  del
               concordato, poiché il concetto di strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge
               il credito) è predicabile a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio
               per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione
               a mera intenzionalità della commentata attitudine causale.

               CORTE  D’APPELLO  DI  MILANO,  sez.  IV  civ., 27  maggio  2022, n.  1828  – Pres.
               Vigorelli - Rel. Lupo

               Crediti professionali  - Mancata apertura  del  concordato  - Successivo fallimento  - Esenzione dalla
               revocatoria fallimentare - Funzionalità - Insussistenza
               (Legge fallimentare, art. 67, c. 3, lett. g); art. 111, c. 2)


                    Saggio sottoposto a double-blind peer review.

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