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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
CREDITI PROFESSIONALI E PROCEDURE CONCORSUALI.
RIFLESSIONI IN TEMA DI AUTONOMIA NEGOZIALE E
REGOLAZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
Giovanni Romano
Professore Associato di Diritto commerciale
Università degli Studi di Siena
Gianni Capobianco
Assegnista di Ricerca in Diritto commerciale
Università degli Studi di Siena
NOTA A SENTENZA
CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 28 aprile 2022, n. 13367 (ord.) – Pres. Bisogni - Rel. Vella
Crediti professionali - Pagamento effettuato dopo la scadenza - Apertura del concordato - Revoca
dell’ammissione - Fallimento - Esenzione dalla revocatoria fallimentare - Strumentalità - Sussistenza
(Legge fallimentare, art. 67, c. 3, lett. g); art. 111, c. 2; art. 173)
In tema di concordato preventivo, laddove vi sia stata apertura della procedura
concordataria seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell’esenzione da
revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, c. 3, lett. g), l. fall. che siano stati
pagati dopo la scadenza, alla luce di un’interpretazione sistematica di tale disposizione
con l’art. 111, c. 2, L. fall., in quanto la ratio di tale esenzione consiste nell’intento di
favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, quale possibile strumento di
composizione della crisi idoneo a favorire la conservazione dei valori aziendali, dovendo
perciò l’espressione “alla scadenza” intendersi come un semplice rafforzativo del
presupposto della liquidità ed esigibilità del credito.
L’esenzione da revocatoria non può operare a prescindere dall’apertura del
concordato, poiché il concetto di strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge
il credito) è predicabile a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio
per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione
a mera intenzionalità della commentata attitudine causale.
CORTE D’APPELLO DI MILANO, sez. IV civ., 27 maggio 2022, n. 1828 – Pres.
Vigorelli - Rel. Lupo
Crediti professionali - Mancata apertura del concordato - Successivo fallimento - Esenzione dalla
revocatoria fallimentare - Funzionalità - Insussistenza
(Legge fallimentare, art. 67, c. 3, lett. g); art. 111, c. 2)
Saggio sottoposto a double-blind peer review.
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