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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





                  Tuttavia, per ragioni altrettanto intuibili, l’ipotesi esentativa trovasi circondata
               da precauzioni rivolte ad impedire indebite sottrazioni alle ragioni del concorso.
               Il legislatore, infatti, mette al riparo dalla scure della revocatoria i soli atti solutori
               che, cumulativamente: i) abbiano riguardato crediti liquidi ed esigibili; ii) siano stati
               eseguiti alla scadenza; iii) possano dirsi relazionati alla procedura di concordato
               preventivo in termini di  strumentalità all’accesso. E se tutto sommato chiara, in
               ragione dell’espressa richiesta di liquidità ed esigibilità del credito, è apparsa la
               necessità  che  dall’incarico  professionale  s’evinca,  senza  bisogno  d’alcuna
               determinazione ulteriore, il quantum riconosciuto a fronte delle prestazioni rese e
               il  momento  di  maturazione  della  corrispondente  pretesa  in  capo  al
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               professionista , molteplici dubbi sono invece emersi con riguardo alla ragione per
               cui i pagamenti in discorso, per poter godere della protezione, debbano altresì
               risultare eseguiti alla scadenza.
                  Di là da quelle posizioni che hanno ritenuto la precisazione affatto superflua,
               secondo una prima tesi, con tale locuzione il legislatore avrebbe inteso ricollegare
               la  previsione in  discorso con  quella di  cui alla  precedente lettera  a),  con  la
               conseguenza di  ritener sottratti alla  revocatoria fallimentare i  soli  pagamenti
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               eseguiti nei termini d’uso . Rispetto al noto coacervo delle questioni interpretative
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               che, inevitabilmente, il riferimento a tale ultima formula ha determinato , da
               parte di alcuni autori si è comunque fatto osservare che, versando per definizione
               il  debitore in situazione di  difficoltà economica, immaginare  – in ipotesi – di
               escludere dall’esenzione i pagamenti ritardati, finirebbe per assumere un sapore



               predisposizione della  documentazione contabile, assistenza legale per  la  redazione del ricorso
               introduttivo, etc.)  strumentali all’accesso alla procedura. Cfr.  GUGLIELMUCCI,  Diritto  fallimentare,
               VIII  ed. (a cura di PADOVINI),  Torino, 2017, 160.
                  21  Cfr., per tutti, MEO, I crediti professionali, cit., 19.
                  22  TERRANOVA,  La nuova disciplina, cit.,  798;  LIMITONE,  Art. 67, in FERRO (a cura di), La legge
               fallimentare.  Commentario  teorico-pratico,  Padova,  2014,  863;  contra,  MECATTI,  La  revocabilità  del
               pagamento delle spese legali, in Fallimento,  2013, 480.
                  23  Come noto, la disposizione dell’art. 67, c. 3, lett. a), l. fall., ha posto agli interpreti la questione
               di stabilire  se l’espressione vada riferita al  solo tempo del pagamento ovvero anche alle  relative
               modalità  d’esecuzione,  dovendosi,  di  conseguenza, pure  stabilire  quale  sia  il  parametro  di
               riferimento adeguato onde poter determinare, eventualmente pure tenendo conto dell’“uso” che
               corre su piazza, il carattere “consueto” o “normale” della condotta dei contraenti. Sul tema cfr., ex
               pluribus, TERRANOVA,  La nuova disciplina, cit., 760 ss.; NIGRO, Art. 67, in NIGRO - SANDULLI (a cura
               di), La riforma della legge fallimentare,  vol. I, Torino, 2006, 374; SALAMONE, L’esenzione  da revocatoria
               fallimentare dei “pagamenti di beni  e servizi effettuati  nell’esercizio  dell’attività d’impresa nei termini  d’uso”,
               in Banca borsa tit.  cred.,  2008,  I, 430 ss. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità appare ormai
               orientata nel senso che la locuzione sia da riferirsi al solo svolgimento del rapporto tra le parti quale
               riferimento  indicante  che  il  pagamento  eseguito con  le  nuove  caratteristiche  non  sia  più  da
               considerarsi eseguito “in  ritardo”.  Da  ultimo,  a  consolidamento d’indirizzi  già  inaugurati,  cfr.
               Cass., 24  maggio 2022,  n.  16773,  in  Dir. fall.,  2023,  II,  915  ss.,  con nota di  F.  SACCHI, Ratio e
               presupposti  dell’esenzione  da revocatoria  dei  pagamenti  di beni  e  servizi  effettuati  nell’esercizio  dell’attività
               d’impresa nei termini d’uso; cfr., inoltre, l’ampio e aggiornato studio di DIMUNDO, Questioni  in tema di
               esonero da revocatoria dei pagamenti eseguiti  “nei termini  d’uso”, in Dirittodellacrisi.it,  2 ottobre 2023.

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