Page 172 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
Tuttavia, per ragioni altrettanto intuibili, l’ipotesi esentativa trovasi circondata
da precauzioni rivolte ad impedire indebite sottrazioni alle ragioni del concorso.
Il legislatore, infatti, mette al riparo dalla scure della revocatoria i soli atti solutori
che, cumulativamente: i) abbiano riguardato crediti liquidi ed esigibili; ii) siano stati
eseguiti alla scadenza; iii) possano dirsi relazionati alla procedura di concordato
preventivo in termini di strumentalità all’accesso. E se tutto sommato chiara, in
ragione dell’espressa richiesta di liquidità ed esigibilità del credito, è apparsa la
necessità che dall’incarico professionale s’evinca, senza bisogno d’alcuna
determinazione ulteriore, il quantum riconosciuto a fronte delle prestazioni rese e
il momento di maturazione della corrispondente pretesa in capo al
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professionista , molteplici dubbi sono invece emersi con riguardo alla ragione per
cui i pagamenti in discorso, per poter godere della protezione, debbano altresì
risultare eseguiti alla scadenza.
Di là da quelle posizioni che hanno ritenuto la precisazione affatto superflua,
secondo una prima tesi, con tale locuzione il legislatore avrebbe inteso ricollegare
la previsione in discorso con quella di cui alla precedente lettera a), con la
conseguenza di ritener sottratti alla revocatoria fallimentare i soli pagamenti
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eseguiti nei termini d’uso . Rispetto al noto coacervo delle questioni interpretative
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che, inevitabilmente, il riferimento a tale ultima formula ha determinato , da
parte di alcuni autori si è comunque fatto osservare che, versando per definizione
il debitore in situazione di difficoltà economica, immaginare – in ipotesi – di
escludere dall’esenzione i pagamenti ritardati, finirebbe per assumere un sapore
predisposizione della documentazione contabile, assistenza legale per la redazione del ricorso
introduttivo, etc.) strumentali all’accesso alla procedura. Cfr. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare,
VIII ed. (a cura di PADOVINI), Torino, 2017, 160.
21 Cfr., per tutti, MEO, I crediti professionali, cit., 19.
22 TERRANOVA, La nuova disciplina, cit., 798; LIMITONE, Art. 67, in FERRO (a cura di), La legge
fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova, 2014, 863; contra, MECATTI, La revocabilità del
pagamento delle spese legali, in Fallimento, 2013, 480.
23 Come noto, la disposizione dell’art. 67, c. 3, lett. a), l. fall., ha posto agli interpreti la questione
di stabilire se l’espressione vada riferita al solo tempo del pagamento ovvero anche alle relative
modalità d’esecuzione, dovendosi, di conseguenza, pure stabilire quale sia il parametro di
riferimento adeguato onde poter determinare, eventualmente pure tenendo conto dell’“uso” che
corre su piazza, il carattere “consueto” o “normale” della condotta dei contraenti. Sul tema cfr., ex
pluribus, TERRANOVA, La nuova disciplina, cit., 760 ss.; NIGRO, Art. 67, in NIGRO - SANDULLI (a cura
di), La riforma della legge fallimentare, vol. I, Torino, 2006, 374; SALAMONE, L’esenzione da revocatoria
fallimentare dei “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”,
in Banca borsa tit. cred., 2008, I, 430 ss. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità appare ormai
orientata nel senso che la locuzione sia da riferirsi al solo svolgimento del rapporto tra le parti quale
riferimento indicante che il pagamento eseguito con le nuove caratteristiche non sia più da
considerarsi eseguito “in ritardo”. Da ultimo, a consolidamento d’indirizzi già inaugurati, cfr.
Cass., 24 maggio 2022, n. 16773, in Dir. fall., 2023, II, 915 ss., con nota di F. SACCHI, Ratio e
presupposti dell’esenzione da revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa nei termini d’uso; cfr., inoltre, l’ampio e aggiornato studio di DIMUNDO, Questioni in tema di
esonero da revocatoria dei pagamenti eseguiti “nei termini d’uso”, in Dirittodellacrisi.it, 2 ottobre 2023.
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