Page 206 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               relazione rilevante a fini di operatività degli effetti di rispettiva pertinenza 148 . La
               nuova formulazione normativa, come visto, offre adesso protezione ai pagamenti
               di  crediti  relativi  a  prestazioni  professionali  ingaggiate  tanto  con  riguardo
               all’accesso a  “strumenti di regolazione  della crisi” che procedure concorsuali
               certamente non  sono,  quali  gli  accordi  in  esecuzione  di  piani  attestati di
               risanamento 149 ,  quanto,  tra  le  “procedure  (concorsuali)  di  insolvenza”,  alla
               liquidazione  giudiziale 150 ,  perciò  favorendo,  al  di  fuori  di  ogni  necessario
               perimetro  di  consecuzione  concorsuale 151 ,  l’acquisizione  di  prestazioni
               strumentali  a  qualsivoglia  forma  di  “ordinata  regolazione”  dello  stato  di
                                     152
               decozione dell’impresa , quand’anche di natura pienamente stragiudiziale o di
               tipo meramente liquidatorio-dissolutivo 153 . Così che, confrontando gli artt. 6 e
               166, c.  3,  lett. g),  c.c.i.i.  ci si  avvede agevolmente dell’assenza di  simmetria


                  148   Oltre al pensiero di MEO,  I crediti  professionali,  cit.,  19  s.,  già  riferito supra,  nt. 35  e testo
               corrispondente, cfr.  PACCHI,  Le  prededuzioni,  cit.,  12,  secondo cui  la  norma  di  esenzione dalla
               revocatoria, mostrando attenzione per la tutela del professionista che avesse assistito il  debitore
               nella presentazione di un concordato preventivo a  prescindere dall’esito della domanda, stava a
               testimoniare come diversi dovessero intendersi i piani di tutela disegnati dalle due distinte previsioni
               di legge.
                  149   Cfr.,  in  particolare,  la  rubrica  del Titolo IV  c.c.i.i.;  e, quanto alla  dottrina, cfr.  infatti,  a
               contrario, i rilievi che, prima delle modifiche di cui diciamo alla nt. 153, sul punto svolgeva PICCIAU,
               L’azione revocatoria,  cit.,  1175; nel senso del testo, cfr. adesso GIORGI,  Il diritto,  cit., 310; CARRIOLI,
               Art.  166,  cit.,  1284;  ROLFI,  Art.  166,  in  DI  MARZIO  (diretto  da),  Codice  della  crisi  d’impresa  e
               dell’insolvenza, Milano, 2022, 796.
                  150  Cfr. ancora PICCIAU, L’azione revocatoria, cit., 1175; CARRIOLI, Art. 166, cit., 1283.
                  151  Cfr. SERRA, Il riconoscimento,  cit., 273 ss.
                  152  In tal senso, D’ATTORRE, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, II ed., Torino, 2022, 257
               s.; DI AMATO, Diritto della crisi d’impresa, II ed., Milano, 2022, 162.
                  153  In diverso senso sembra orientato SALAMONE, Datazione del c.d. periodo sospetto e consecuzione di
               procedure concorsuali. Le nuove revocatorie, in Dir. fall., 2023, I, 75. È qui peraltro il caso di ricordare come
               l’attuale formulazione della disposizione, frutto delle modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022, intenda
               tener conto, così come chiarito dalla relazione d’accompagnamento, della definizione di «strumenti di
               regolazione della crisi e  dell’insolvenza» ora contenuta nella lett. m-bis)  dell’art. 2  c.c.i.i.  (e  cfr.
               FABIANI., Introduzione ai principi generali e alle definizioni del codice della crisi, in Fallimento, 2022, spec.
               1179).  Considerata, dunque, la derivazione unionale della definizione, riterremmo che il  termine
               “accesso” non sia da intendersi in senso strettamente tecnico, con riguardo, cioè, alla proposizione di
               domanda giudiziale e, dunque, con esclusivo riferimento agli strumenti cui pertengono, nel Capo IV
               del Titolo III c.c.i.i.,  le norme sul procedimento unitario. Tanto più che è la stessa dir. n. 1023/2019
               ad utilizzare il termine in modo assai lato, laddove, p. es., lo riferisce anche agli “strumenti di allerta
               precoce” (art. 3), mentre, nel riformato ordinamento interno, di “accesso” discorrono poi (oltre all’art.
               4, c. 1) l’art. 16, c. 5, e la rubrica dell’art. 17 c.c.i.i. con riguardo alla composizione negoziata, la quale,
               a conferma dell’impiego eccentrico del termine, non è peraltro qualificabile, giusta la stessa lett. m-bis)
               dell’art.  2,  neppure come  “strumento di regolazione della crisi  e  dell’insolvenza”. Attorno alle
               molteplici questioni che sul (confuso) versante definitorio (e, conseguentemente, su quello precettivo)
               sempre più tormentano gli studiosi della materia, cfr. SPIOTTA, È necessaria o inutile una definizione di
               procedura concorsuale (o di procedura di regolazione della crisi o di quadro di ristrutturazione)? Quando le categorie
               generali possono conservare funzionalità, in Dirittodellacrisi.it,  22  aprile  2022;  DONATIVI,  Le  “definizioni
               normative”, tra nozione, fattispecie e antinomie: il caso degli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”,
               in Riv. dir. comm., 2023, I, 57 ss.

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