Page 206 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
relazione rilevante a fini di operatività degli effetti di rispettiva pertinenza 148 . La
nuova formulazione normativa, come visto, offre adesso protezione ai pagamenti
di crediti relativi a prestazioni professionali ingaggiate tanto con riguardo
all’accesso a “strumenti di regolazione della crisi” che procedure concorsuali
certamente non sono, quali gli accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento 149 , quanto, tra le “procedure (concorsuali) di insolvenza”, alla
liquidazione giudiziale 150 , perciò favorendo, al di fuori di ogni necessario
perimetro di consecuzione concorsuale 151 , l’acquisizione di prestazioni
strumentali a qualsivoglia forma di “ordinata regolazione” dello stato di
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decozione dell’impresa , quand’anche di natura pienamente stragiudiziale o di
tipo meramente liquidatorio-dissolutivo 153 . Così che, confrontando gli artt. 6 e
166, c. 3, lett. g), c.c.i.i. ci si avvede agevolmente dell’assenza di simmetria
148 Oltre al pensiero di MEO, I crediti professionali, cit., 19 s., già riferito supra, nt. 35 e testo
corrispondente, cfr. PACCHI, Le prededuzioni, cit., 12, secondo cui la norma di esenzione dalla
revocatoria, mostrando attenzione per la tutela del professionista che avesse assistito il debitore
nella presentazione di un concordato preventivo a prescindere dall’esito della domanda, stava a
testimoniare come diversi dovessero intendersi i piani di tutela disegnati dalle due distinte previsioni
di legge.
149 Cfr., in particolare, la rubrica del Titolo IV c.c.i.i.; e, quanto alla dottrina, cfr. infatti, a
contrario, i rilievi che, prima delle modifiche di cui diciamo alla nt. 153, sul punto svolgeva PICCIAU,
L’azione revocatoria, cit., 1175; nel senso del testo, cfr. adesso GIORGI, Il diritto, cit., 310; CARRIOLI,
Art. 166, cit., 1284; ROLFI, Art. 166, in DI MARZIO (diretto da), Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, Milano, 2022, 796.
150 Cfr. ancora PICCIAU, L’azione revocatoria, cit., 1175; CARRIOLI, Art. 166, cit., 1283.
151 Cfr. SERRA, Il riconoscimento, cit., 273 ss.
152 In tal senso, D’ATTORRE, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, II ed., Torino, 2022, 257
s.; DI AMATO, Diritto della crisi d’impresa, II ed., Milano, 2022, 162.
153 In diverso senso sembra orientato SALAMONE, Datazione del c.d. periodo sospetto e consecuzione di
procedure concorsuali. Le nuove revocatorie, in Dir. fall., 2023, I, 75. È qui peraltro il caso di ricordare come
l’attuale formulazione della disposizione, frutto delle modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022, intenda
tener conto, così come chiarito dalla relazione d’accompagnamento, della definizione di «strumenti di
regolazione della crisi e dell’insolvenza» ora contenuta nella lett. m-bis) dell’art. 2 c.c.i.i. (e cfr.
FABIANI., Introduzione ai principi generali e alle definizioni del codice della crisi, in Fallimento, 2022, spec.
1179). Considerata, dunque, la derivazione unionale della definizione, riterremmo che il termine
“accesso” non sia da intendersi in senso strettamente tecnico, con riguardo, cioè, alla proposizione di
domanda giudiziale e, dunque, con esclusivo riferimento agli strumenti cui pertengono, nel Capo IV
del Titolo III c.c.i.i., le norme sul procedimento unitario. Tanto più che è la stessa dir. n. 1023/2019
ad utilizzare il termine in modo assai lato, laddove, p. es., lo riferisce anche agli “strumenti di allerta
precoce” (art. 3), mentre, nel riformato ordinamento interno, di “accesso” discorrono poi (oltre all’art.
4, c. 1) l’art. 16, c. 5, e la rubrica dell’art. 17 c.c.i.i. con riguardo alla composizione negoziata, la quale,
a conferma dell’impiego eccentrico del termine, non è peraltro qualificabile, giusta la stessa lett. m-bis)
dell’art. 2, neppure come “strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”. Attorno alle
molteplici questioni che sul (confuso) versante definitorio (e, conseguentemente, su quello precettivo)
sempre più tormentano gli studiosi della materia, cfr. SPIOTTA, È necessaria o inutile una definizione di
procedura concorsuale (o di procedura di regolazione della crisi o di quadro di ristrutturazione)? Quando le categorie
generali possono conservare funzionalità, in Dirittodellacrisi.it, 22 aprile 2022; DONATIVI, Le “definizioni
normative”, tra nozione, fattispecie e antinomie: il caso degli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”,
in Riv. dir. comm., 2023, I, 57 ss.
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