Page 56 - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023 - La digitalizzazione nell’esperienza giuridica
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GIANNI CAPOBIANCO
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imprese che sono obbligati a munirsene . Viene poi introdotta la facoltà per il
debitore di depositare in formato digitale bilanci, scritture contabili e fiscali
obbligatorie, in aggiunta a determinati atti, relazioni, documenti . Sempre in via
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telematica, inoltre, sono svolte le operazioni di liquidazione dei beni che
compongono l’attivo, dell’azienda o suoi rami (art.214 CCII) attraverso vendite ai
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sensi dell’art.216 CCII nonché l’esercizio del diritto di voto da parte dei creditori
nella procedura di concordato preventivo .
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In modo maggiormente incisivo, un particolare impiego delle tecnologie
digitali nel diritto della crisi è stato poi realizzato dal D.lgs 17 giugno 2022, n.83
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che, come noto, ha introdotto nell’ordinamento concorsuale l’istituto della
composizione negoziata della crisi . Senza entrare nel merito dell’istituto, basti
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qui solo considerare l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile
agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di
ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura . Il sistema
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tecnologico predisposto per il funzionamento della piattaforma, infatti, consente
la sua interoperabilità con le banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e dell’agente della riscossione oltre che l’accesso
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alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia . Al
contempo, i creditori possono accedere alla piattaforma telematica inserendo
tutte le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente
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richiesti dall’esperto nominato . La piattaforma telematica, in altre parole, pur se
limitatamente all’ambito della composizione negoziata della crisi, rappresenta
l’unico spazio virtuale dove sono compiute tutte le principali operazioni del
53 Sui quali vi è anche il dovere di conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti per tutta la
durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura.
54 Si veda, ad esempio, l’art.39 CCII che prevede gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno
strumento di regolazione della crisi o ad una procedura di insolvenza. Sul tema, cfr. BASTIA, Prime
considerazioni aziendalistiche sulla composizione negoziata della crisi, in www.ilcaso.it, 4 novembre 2021.
55 Ai sensi dell’art.216, co.4, CCII, tali vendite «sono effettuate con modalità telematiche tramite il
portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura».
56 Art.107 CCII.
57 D.lgs17 giugno 2022, n.83, recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione
preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure
di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.
58 Disciplinata agli art.12 ss. CCII.
59 Gestita dal sistema delle camere di commercio, tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del
Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
60 Art. 14, co.1, CCII.
61 Naturalmente, tutti gli accessi alla piattaforma, come la documentazione e le informazioni ivi
inserite sono accessibili previo consenso prestato, dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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