Page 6 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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MARIANO ROBLES
l’«idoneità funzionale» al vincolo ne rispecchi la (previa) valutazione, di per sé,
irriducibile ad una conformità «legalistica», avulsa dal (necessario) presupposto
«logico» di salvaguardia «intertemporale» nelle relazioni date: ossia, ancora una
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volta, la sostenibilità .
Quest’ultima veicola, infatti, un parametro di realizzazione di interessi che
introduce elementi «qualitativi» a contenimento di quelli «quantitativi»: vale a
dire, progetta le dinamiche di sviluppo economico secondo una direttrice di
effettività, tesa a predefinire la raggiungibilità di obiettivi funzionalmente
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«meritevoli» .
Focalizzando così l’analisi su quest’ultimo ambito, se non altro per l’intuibile
maggiore impatto, prodotto alla stregua di tale parametro, un punto di
osservazione privilegiato, al crocevia degli itinerari tematici sin qui brevemente
delineati, è senz’altro costituito dal sempre più massiccio innesto di «intelaiature
negoziali» per la realizzazione di interventi di pubblico interesse, un tempo
riservati a determinazioni di matrice provvedimentale, il cui frutto più maturo è
attualmente testimoniato dalla recente emanazione, con d.lg. 31 marzo 2023, n.
36, del nuovo «Codice dei contratti pubblici» (per brevità, c.c.p.). Non a caso, nel
Libro IV, dedicato tra l’altro al «Partenariato pubblico privato», all’interno della
Parte II del Tit. IV si trova collocata agli artt. 193-195 l’ultima (ri)formulazione
disciplinare di un’articolata fattispecie che, dalla metà degli anni Novanta dello
scorso secolo, ha rappresentato, da un lato, un vero e proprio «precursore» della
c.d. legislazione (negoziale) della «crisi»; ma, d’altro lato, nel susseguirsi delle
revisioni, anche un formidabile «banco di prova» normativo per la c.d. green
economy nei suoi più recenti sviluppi.
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8 Le basi teoriche di tale impostazione erano già ben presenti nelle pionieristiche analisi di A.
LENER, Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile, in N. LIPARI (cur.), Tecniche
giuridiche e sviluppo della persona, Roma-Bari, 1974, p. 337 ss., le cui coordinate in termini di «esigenza
che la forma giuridica sia il piú possibile aderente alla realtà materiale» appare recepita da Cass., 22
gennaio 1999, n. 589, punto 4.2 motiv. (edita in varie riviste a cura di diversi commentatori). Di
qui, l’autentico «mutamento di paradigma» in ambito contrattuale, brillantemente tracciato da M.
PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in ID. (a
cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Napoli, 2016, p. 287 ss.; ID.,
Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, p. 809 ss.; ID., Contratto,
ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete, in Pol. dir., 2018, p. 3 ss.; ID., “Proprietà
ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Arch. Scialoja-Bolla, Ann. St.
propr. coll., n. 1.2018, p. 67 ss.
9 V. ora la sagace indagine di E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione
della questione sociale, Napoli, 2018, spec. p. 98, testo e note (recensita da M. PENNASILICO, in Rass.
dir. civ., 2018, p. 1511 ss.).
10 Per un efficace inquadramento degli strumenti normativi in funzione promozionale della green
economy, v. ancora M. PENNASILICO, La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico, in
Tr. breve dir. svil. sost., cur. A. Buonfrate e A.F. Uricchio, Milano, 2023, spec. p. 107 ss.; una
significativa riprova della ‘chiave di lettura’ qui prefigurata, si riscontra in G. SCHNEIDER,
Prevenzione della crisi d’impresa e rischi ESG: il ruolo della finanza sostenibile, in Riv. dir. banc., 2023, p.
346 s., con sviluppi infra, § 8.
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