Page 14 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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MARIANO ROBLES
dall’affidamento (art. 95 c.c.p.), nonché di preclusione al c.d. «avvalimento» per
integrarne i requisiti (art. 104 c.c.p.).
A ciò devono aggiungersi le integrazioni dei «criteri di sostenibilità energetica
e ambientale», stabiliti nell’art. 57 c.c.p., imponendosi alle amministrazioni
appaltanti di tenere conto, nella definizione delle graduatorie ai sensi dei
successivi artt. 107 e 108, dei c.dd. «criteri ambientali minimi» (CAM), da ultimo
aggiornati, su scala incrementale a base d’asta, sino al 1° gennaio 2020, per effetto
del d.m. Min. Amb. Terr. 24 maggio 2016, in linea con il «Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»,
teso a rafforzare le pratiche di acquisto sostenibili presso le amministrazioni
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aggiudicatrici (c.d. Green Public Procurement) .
A livello sovranazionale, una forte spinta in tale direzione è stata impressa
nell’ambito degli obiettivi prioritari della c.d. ‘Agenda 2030’ dell’ONU per lo
sviluppo sostenibile. L’idea innovativa è di mettere a punto livelli standard
certificabili per la responsabilità (etico-sociale e) ambientale, sí da consentire alle
imprese di fregiarsi di un marchio che attesti il relativo “coinvolgimento sociale”
(Social Commitment) e rappresenti, al contempo, un’opportunità economica per
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ottenere un ritorno positivo non soltanto in termini di immagine commerciale,
ma, soprattutto, di agevolazioni fiscali, nonché di accesso privilegiato e facilitato
ai canali di approvvigionamento creditizio.
del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-10 maggio 2014, Napoli,
2015, p. 249 ss., spec. p. 257 s.; ID., Sull’interpretazione dei contratti pubblici, in N. CORBO, M. NUZZO
e F. RICCI, Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del prof. L.V. Moscarini, II, Roma, p. 799
ss., spec. p. 811 s., ove si osserva che siffatta subordinazione o «relativizzazione» del principio
risponde «a un’opportuna rivisitazione del concetto stesso di economicità, non piú legato al
conseguimento immediato e acritico del profitto, ma conformato a valori sociali, ambientali,
culturali e, dunque, a interessi ed esigenze meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico»
(ivi, p. 812).
34 Per come attuato, tramite comb. disp. artt. 71 e 213, comma 9, c.c.p., da A.N.A.C., GuideLines
n. 2, in forza di delib. 21 settembre 2016, n. 1005. In argomento, v. amplius R. CORI e C.
GIORGIANTONIO, Profili ambientali della finanza di progetto, in Tratt. dir. amb. Dell’Anno e Picozza, II,
Discipline ambientali di settore, Padova, 2013, p. 801 ss.; nonché G. CREPALDI, Gli acquisti eco-sostenibili
nel nuovo Codice dei contratti pubblici italiano: considerazioni sul life cycle costing, in Rev. direito, 1 (2018),
p. 86 ss. (disponibile in online.unisc.br).
35 Si rinvia al qualificato dibattito interdisciplinare coordinato da E. D’ORAZIO, La responsabilità
sociale d’impresa: teorie, strumenti, casi, ospitato sul monotematico Politeia, n. 72/2003; nonché,
approfonditamente, A. ADDANTE, Autonomia privata e responsabilità sociale dell’impresa, Napoli, 2012,
spec. p. 75 ss., con ampia bibliografia anche estera. Per i tipi delle Edizioni Franco Angeli è stata
promossa dalla Fondazione Acli Milanesi, in collaborazione con la Banca Popolare di Milano, la
collana Persona, Imprese e Società, cui prendono parte 250 studiosi di tutto il mondo, prima in Italia
ad essere interamente dedicata ai temi della Corporate Social Responsibility (CSR). Per un (inedito)
approccio «strategico» nell’inquadramento dell’«impresa» appaltistica di derivazione europea, con
riferimento al relativo «tasso di sostenibilità», v. acutamente A. FARÍ, L’uso strategico dei contratti
pubblici, in M. CAFAGNO e F. MANGANARO (a cura di), L’intervento pubblico nell’economia, Firenze,
2016, spec. pp. 454-457.
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