Page 13 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
6. (Segue): “sopravvenienze” nell’iter realizzativo alla luce del recente quadro
normativo italo-europeo
Sotto questo profilo, i momenti di emersione dell’interesse ambientale in
operazioni di project finance possono, allora, distinguersi a seconda che si abbia
riguardo alla tutela di tale interesse come «fattore di rischio» incidente sull’iter
procedimentale nella realizzazione di opere pubbliche; ovvero alla possibilità di
implementare, mediante tale tecnica, opere strumentali alla gestione di servizi di
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pubblica utilità per la (migliore) fruizione di risorse ambientali .
Circoscrivendo l’analisi al primo e più complesso profilo segnalato, tra i
principali tipi di rischio, incidenti su operazioni in regime di project finance, quello
(da tutela) ambientale (enviromental risk) riguarda i danni (talora irreparabili) che
la realizzazione dell’infrastruttura e la successiva fornitura del connesso servizio
potrebbero causare all’ecosistema e alle comunità territoriali insediate (eloquente
l’art. 1664, comma 2, c.c., in tema di c.d. «sorpresa geologica», quale, ad es., nel
progetto TAV, la rilevata presenza nociva di amianto) .
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Da tale angolo visuale, di là dai preliminari adempimenti amministrativi
disciplinati nel codice dei contratti pubblici [attinenti alla “programmazione” di
opere corredate da studi di fattibilità, anche nelle componenti di sostenibilità
ambientale ex art. 38, comma 8 e 10, c.c.p., alla «valutazione di impatto
ambientale» (VIA) e alla «valutazione ambientale strategica» (VAS) ex artt. 4-29
Cod. amb.], in funzione di “mitigazione” del rischio ambientale, un contributo
notevole è stato apportato dalle (ribadite) innovazioni “di principio” (con valenza
non solo “generale” ex art. 12 prel., bensì ora) recepite anche nella normativa di
rango costituzionale, dovendosi quindi intendere non soltanto che ogni
affidamento contrattuale debba conformarsi, in quanto espressione pur sempre di
‘iniziativa economica’ ex jure privatorum, al revisionato dettato dell’art. 41 Cost.,
nel rispetto dei superiori princípi, tra l’altro, di tutela della salute e dell’ambiente;
ma che il principio di economicità ben può essere accantonato, in mancanza del
prioritario soddisfacimento degli obblighi nazionali ed unionali in materia socio-
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ambientale (art. 107, comma 2, c.c.p.) , quale possibile causa di esclusione
31 In disparte le sempre più ricorrenti attività erogatrici dei nuovi “crediti ipotecari ad alta
efficienza energetica” correlati all’efficientamento del patrimonio immobiliare, ben rimarcate da
M.-T. PARACAMPO, Trasformazione digitale del settore finanziario e Open Finance: quali prospettive per
un credito «sostenibile»? Prime riflessioni, ora anche in F. CESARINI, E. BECCALLI (cur.), Le prospettive del
credito per una ripresa sostenibile, Bologna, 2024, spec. p. 135 s.
32 Sui cui indispensabili moduli procedimentali partecipativi, onde evitarne la «prevaricazione
dell’amministrazione di risultato», richiama l’attenzione G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati
alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, Milano, 2010,
p. 301 ss.; oggi rispecchiati, tra gli interventi di «sussidiarietà orizzontale», dalla trasposizione del
c.d. débat public nei nuovi artt. 38 e 40 c.c.p., in cui l’elemento della tutela della salute e dell’ambiente
è particolarmente accentuata.
33 Sul punto, v. M. PENNASILICO, Contratto e promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali:
etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti
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