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CIRO G. CORVESE
In base alla norma citata:
1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti
italiani i quali, contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a
cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale
almeno pari al 5%;
b) superino due dei tre limiti indicati dall’art. 2435-bis, c.1, c.c.
2. I limiti quantitativi di cui al comma precedente si considerano superati
soltanto se le azioni alternativamente:
- nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al
c. 1, abbiano costituito oggetto di un’offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita
o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere
dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai
sensi dell’art. 94 del TUF o altro documento previsto dall’art. 1, par. 4, del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2017, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere
società con azioni negoziate in mercati di paesi diversi dai membri dell’Unione europea, a condizione che il
mercato di quotazione presenti caratteristiche analoghe a quelle possedute dai mercati regolamentati unionali.
In tali circostanze, si reputa legittima la clausola statutaria, di natura ricognitiva e qualificatoria, che attribuisca
alla società la natura di “società con azioni quotate in mercati regolamentati” ai sensi dell’art. 2325-bis c.c.,
con conseguente applicazione della disciplina ad esse dedicata dal Codice Civile e dalle altre norme riferite alla
nozione di cui all’art. 2325-bis c.c.
La nozione di “società emittenti di azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante” di cui all’art. 2325-bis
c.c. (“Società Diffuse”) è data dall’effettivo ricorrere dei requisiti positivi e negativi previsti dall’art. 2-bis Reg.
Consob 11971/1999 (cui rinviano gli artt. 111-bis disp. att. c.c. e 116 d.lgs. 58/1998). Il sistema di pubblicità
disciplinato dall’art. 108, commi 2 e 5, Reg. Consob 11971/1999 (sito internet delle società emittenti e sito
internet della Consob) non ha effetti costitutivi e non è di per sé sufficiente per qualificare o meno una società
come Società Diffusa.
Si deve in ogni caso ritenere che ciascuna delle seguenti circostanze costituisca un elemento oggettivamente
riscontrabile, idoneo ad escludere la qualificazione di una società come Società Diffusa:
– la sussistenza di uno o più soci di controllo che detengano una partecipazione superiore al 95 per cento del
capitale;
– la sussistenza di un numero di soci iscritti nel libro soci che sia pari o inferiore a 500;
– il mancato superamento, nell’ultimo bilancio di esercizio, di almeno due dei tre limiti indicati nell’art.
2435-bis, comma 1, c.c.;
– la mancata sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 2-bis, comma 2, Reg. Consob 11971/1999,
ossia, riassuntivamente: (i) offerta al pubblico o collocamento nei 24 mesi precedenti il verificarsi dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, Reg. Consob 11971/1999; (ii) offerta al pubblico o collocamento in presenza dei requisiti
di cui all’art. 2, comma 1, Reg. Consob 11971/1999; (iii) negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale
di negoziazione col consenso dell’emittente o revoca dalla negoziazione delle azioni su un mercato regolamentato;
(iv) natura bancaria dell’emittente;
– la sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 2-bis, comma 3, Reg. Consob 11971/1999, ossia:
(i) la presenza di limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto
patrimoniale; (ii) la presenza di oggetto sociale che prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non
lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio;
– l’assoggettamento a una delle procedure di crisi di impresa di cui dall’art. 2-bis, comma 3-bis, Reg. Consob
11971/1999».
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