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CIRO G. CORVESE
Nell’art. 2325-ter, c. 5, c.c. si precisa che le disposizioni precedenti non si
applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli
strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. La nuova
norma troverà applicazione per le banche non solo per l’emissione di azioni ma
anche per le obbligazioni che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni (ad
esempio le obbligazioni convertibili in azioni),
Il sesto comma dell’art. 2325-ter c.c. prevede che saranno considerati diffusi
dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono
verificate le condizioni previste dall’articolo stesso, fino alla chiusura
dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
Infine, qualora la revisione legale dei conti fosse esercitata dal collegio sindacale –
ipotesi prevista dall’art. 2409-bis, c. 2, c.c., richiamato dallo stesso art. 2325-ter c.c. –
detto organo informerà la Consob nell’eventualità di fatti censurabili rilevati nello
svolgimento della revisione (come prescrive l’art. 155, c. 2 del TUF).
2.3. Le molteplici modifiche introdotte dall’art. 4, c. 1 della legge capitali
Sebbene la norma più importante dell’art. 4 della legge capitali sia quella
contenuta nel primo comma, lett. a) che ha abrogato l’art. 116 del TUF, il comma
citato contiene anche tante altre modifiche che in larga parte discendono proprio
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dalla novellata definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico.
5 L’art. 4, co.1 della legge capitali recita: «1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83-sexies, comma 3, le parole: «Con
riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può
essere superiore a due giorni non festivi.» sono soppresse; b) all'articolo 102, comma 4, le parole: «o diffusi tra il
pubblico ai sensi dell'articolo 116» sono sostituite dalle seguenti: “o negoziati in sistemi multilaterali di
negoziazione»; c) all'articolo 114-bis: 1) al comma 1, alinea, le parole: «I piani di compensi» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli emittenti quotati, i piani ricompensi»; 2) il comma 2 è abrogato; d) l'articolo 116 è abrogato; e)
all'articolo 118, il comma 2 è abrogato; f) all'articolo 148-bis: 1) al comma 1, le parole: «, nonché' delle società
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; g) all'articolo 165-ter: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui
ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e
della gestione delle società, nonché' le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano
collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate»; 2) al comma 6, le parole: «e alle società italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116» sono soppresse;
h) all'articolo 165-quater, comma 1, le parole: «e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; i) all'articolo 165-quinquies, comma 1,
le parole: «e delle società' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai
sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; l) all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: «e delle società italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono
soppresse; m) all'articolo 191-ter, comma 6, le parole: «o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante» sono
soppresse; n) all'articolo 193, comma 1, le parole: «116, comma 1-bis,» sono soppresse”».
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