Page 8 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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interroga  il  giurista  sulla  necessità  di  ripensare  con  vocazione  regolatoria
               contenuti disciplinari e tecniche di tutela.
                  Si  deve  alla  sensibilità  degli  autori  che  hanno  condiviso  l’iniziativa  editoriale
               un’analisi della normativa foriera di notevoli spunti di riflessione in questa direzione.
                  I  saggi  di  D’Auria  e  Degl’Innocenti  collocati  in  apertura  della  parte
               monografica analizzano il testo della direttiva sulla c.d. Corporate Sustainability
               Due  Diligence  (CSDDD):  il  primo,  con  riferimento  agli  obiettivi  di  riduzione
               delle emissioni responsabili del surriscaldamento globale, il secondo nell’ambito
               della finalità di prevenzione e arresto dei rischi da impatto ambientale (e sociale)
               negativo correlati all’attività produttiva.
                  Si coglie in questa analisi il comune tentativo di ripensare il concetto d’impresa
               nel  segno  della  sostenibilità.  Seppure  in  maniera  più  anodina  rispetto  alla
               circonlocuzione  “catena  del  valore”  impiegata  nella  Proposta,  la  c.d.  “chain  of
               activities”  consente  di  acquisire  la  sostenibilità  come  uno  strumento  euristico
               tramite  cui  scandagliare  i  processi  produttivi  di  valore.  In  questo  contesto,  i
               fenomeni  della  esternalizzazione  dei  processi  e  delocalizzazione  degli  impianti
               produttivi  sono  riguardati  dalla  direttiva  alla  stregua  di  scelte  strategiche
               dell’impresa funzionali alla produzione e appropriazione di valore. Conformemente
               al principio di effettività, l’intento sotteso all’articolato disciplinare è riallocare in
               capo a chi del valore si appropria la responsabilità giuridica di assumersi i costi, in
               qualche  modo  pertinenziali  al  valore  prodotto,  di  prevenzione  e  arresto  degli
               impatti ambientali ovvero di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei
               tempi stabiliti dalle Convenzioni internazionali.
                  Il  delicato  profilo  della  finanziabilità  e  bancabilità  della  green  economy
               costituisce il terreno di analisi e il banco di prova della sostenibilità su cui si
               concentrano i due contributi di Salerno e Robles.
                  L’analisi  degli  Orientamenti  ESMA  compiuta  sulle regole  organizzative  e  di
               condotta  delle  imprese  che  prestano  i  servizi  di  consulenza  e  di  gestione  di
               portafogli  si  apre  con  una  considerazione  dell’autrice  sulla  circostanza  che  i
               costi complessivi che le imprese dovranno sostenere per conformarsi al nuovo
               regime  sulla  valutazione  di  adeguatezza  saranno  pienamente  compensati  dai
               benefici derivanti dalla maggiore efficacia di tale valutazione. Si tratta di una
               considerazione  di  particolare  spessore  per  il  prosieguo  dell’indagine  sulla
               spinosa  questione  se  le  informazioni  a  carattere  “non  finanziario”  da
               somministrare  al  cliente  nella  propria  strategia  di  investimento,  tra  cui  gli
               elementi di sostenibilità introdotti dalla normativa di secondo livello di cui al
               Regolamento  2021/1253  nella  disciplina  in  materia  di  valutazione  di
               adeguatezza  delineata  dall’art.  54  del  Regolamento  (UE)  2017/565,  possano
               essere foriere di scelte inadeguate d’investimento.
                  Nel quadro di un ragionamento significativamente articolato tanto sul rapporto
               tra  banca  e  impresa  quanto  su  quella  tra  banca  e  pubblica  amministrazione,
               quest’ultima  attraverso  l’analisi  della  disciplina  della  finanza  di  progetto
               contenuto nel capitolo dedicato al Partenariato pubblico – privato di cui al c.d.




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