Page 95 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Permarrebbe  forse  il  dubbio  che  tale  soluzione,  anche  perché  formulata  in
               termini  ipotetici  e  non  strettamente  eziologici,  serva  a  “delimitare”  il  danno
               piuttosto che ad “escludere” la responsabilità della banca , o comunque che al
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               tema del nesso di causalità vengano a sovrapporsi aspetti ‘esogeni’ . In ogni caso,
               ed  in  coerenza  con  quanto  sembra  suggerire  l’analisi  economica,  la  banca
               asseverante risulterebbe così al riparo da eccessive (e paralizzanti per l’auspicabile
               sviluppo  della  negozialità  partenariale)  criticità  sottese  alla  propria  attività
               asseverativa,  compensabili  con  (inevitabile)  lievitazione  dei  relativi  costi  di
               commissione,  soprattutto  là  dove  il  comportamento  non  susciti  direttamente
               un’alea  ‘prevedibile’,  comunque  eterogenea  al  piano  dei  rischi  connaturati  a
               siffatte operazioni contrattuali complesse .
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               «ausiliari» del debitore a fronte (deve supporsi) di norme di ordine pubblico, quali quelle unionali in
               rilievo, e conseguente (dis)applicazione dell’art. 1225 c.c.; nonché al § 2 dei c.d. «danni punitivi», semmai
               riecheggiando la dibattuta questione circa l’ingiusto profitto indebitamente lucrato sfruttando altrui utilità
               qualora  di  natura  «proprietaria»  (scil.,  non  già  «adespote»  come  quelle  ecologicamente  impattanti),
               secondo la messa a punto di Cass., 23 aprile 2020, n. 8137, in Resp. civ. prev., 2021, p. 209, con ampio
               commento di L. CASTELLI. Vi è tornato, con utili spunti, S. GATTI, Il problema dell’illecito lucrativo tra norme
               di settore e diritto privato generale, Napoli, 2021, pp. 48 s., 450 s. e 461 s.; nonché, evidenziandone le
               originarie matrici ‘contrattuali’, P. PARDOLESI, Arricchimento da fatto illecito: i rimedi (Dai disgorgement
               damages alla retroversione degli utili), Bari, 2023, spec. pp. 29 s. e 92 s. V. anche infra, nota 66.
                  64  Sul delicato tema del nesso di causalità tra “evento” e “danno”, cfr. G. VALCAVI, Sulla causalità
               giuridica nella responsabilità civile da inadempienza e da illecito, in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 411.
                  65  Secondo l’autorevole impostazione di L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze,
               ora in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 1996, p. 91 s., spec. p. 93, v. parimenti
               M. BARCELLONA, Scopo della norma violata, interpretazione teleologica e tecniche di attribuzione della tutela
               aquiliana, in Riv. dir. civ., 1973, I, p. 311.
                  66  Sul cui necessario distinguo dall’«alea economica», v. ora Cass., sez. un., 23 febbraio 2023, n.
               5657, in Dir. giust., 2023, f. 26, p. 3, con nota di R. BENCINI; in Giustciv.com, dal 19.04.2023, con nota
               di R. PEZZELLA. La prospettiva “contrattuale” sembra attualmente incentivata dalla common law che,
               in  tali  ipotesi,  utilizza  le  c.d.  liquidated  damages  clauses  (ossia,  penali  moratorie),  che  devono
               rappresentare  una  genuine  pre-estimation  of  the  likely  losses,  distinguendosi  dai  punitive  damages  per
               violazione di obblighi contrattuali (equiparabili, grosso modo, alla c.d. “tutela aquilana” del contratto),
               sanzionabili con una stima delle possibili perdite indotte dall’inadempimento. Se ritenute “genuine”,
               l’attore (nel caso, i finanziatori) dovrà semplicemente provare l’inadempimento informativo bancario
               per ottenere la somma stabilita, senza dover fornire l’ulteriore prova, richiesta in sede aquiliana, della
               perdita  attuale  ed  essendo,  inoltre,  sollevato  dalla  c.d.  duty  to  mitigate  losses  (corrispondente  alla
               riduzione equitativa ex art. 1384 c.c.), altrimenti applicabile. In tema, v., per tutti, G. H. TREITEL, The
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               Law of Contract, 11  ed., London, 2003, spec. p. 534 ss. L’avvertito timore di alimentare una open-ended
               liability,  in  grado  di  dilatare  a  dismisura  l’ammontare  dei  danni  risarcibili,  viene  non  a  caso
               sottolineato, nel settore dianzi evocato (supra, § 9) del rating, nella ricca indagine comparatistica di F.
               DRIGO, La responsabilità delle agenzie di rating per il danno all’informato. L’esperienza statunitense, in Rass.
               dir. civ., n. 2/2006, spec. p. 535; in seguito, G. TOSCANO, Note minime in tema di responsabilità delle agenzie
               di rating, in Act. Jur. Iberoam., 2023, p. 1519 s., con ampia bibliografia.

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