Page 94 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
P. 94
MARIANO ROBLES
difetto, è coerente che la banca asseverante risponda a titolo di dolo o colpa grave,
ai sensi dell’art. 2236 c.c., per inadempimento alla propria obbligazione di c.d.
diligenza qualificata, ex art. 1176, cpv. c.c.
Questo permette anche una più agevole collocazione della ‘presunzione’ di
colpa grave, incidente sul riparto dell’onere probatorio in tali ipotesi. Per chi si
assuma leso dall’attività bancaria di asseverazione sarà sufficiente dimostrare che il
danno sofferto è conseguenza ‘immediata e diretta’ ex art. 1223 c.c. di un’erronea
verifica nella coerenza contabile delle poste utilizzate, nei termini anzidetti, onde
così aver automaticamente raggiunto anche la prova (quanto meno) della colpa
grave, di cui all’art. 2236 c.c.; là dove, spetterà alla banca, ai fini della prova
liberatoria, dimostrare di aver seguito scrupolosamente, sino alla soglia
dell’esigibilità, i parametri di riferimento (oggi anche sovranazionali) della
diligenza professionale ex art. 1176, cpv. c.c. nell’adempimento dell’incarico
asseverativo, per andare esente da responsabilità risarcitoria. Dovendo, di
conseguenza, osservarsi i criteri di liquidazione stabiliti dall’art. 1225 c.c., in base
alla considerazione ex ante della probabilità con cui quel dato antecedente poteva
effettivamente produrre le conseguenze dannose poi verificatesi , alla stregua della
62
c.d. “causalità adeguata”, è altresì evidente che tutto quanto risulterà addebitabile
a modificazioni dei parametri di redditività attesa, successivamente intervenute,
con conseguente rimodulazione della struttura del finanziamento concesso,
fuoriesce dall’ambito della valutazione di identificabilità nei termini sopra descritti,
per rientrare nel diverso profilo di congruità (ossia, dell’equilibrio economico-
finanziario del piano di investimenti) dell’operazione economica, e che, anche alla
stregua più rigorosa della “prevedibilità esigibile”, in nessun caso potrebbe essere
imputato all’attività della banca asseverante, in quanto la «stabilità dinamica» che
lo definisce risulta del tutto estranea alla sfera di controllo di quest’ultima, ossia alla
prestazione caratteristica dell’incarico asseverativo ad essa conferito.
Oltretutto, non mancherebbero spunti normativi alla prefigurata alternativa
nella CSDDD, ove si rifletta, da un lato, sul termine di prescrizione dell’azione
risarcitoria per violazioni alla due diligence, che per la nuova disciplina unionale
non potrà essere inferiore a cinque anni, lasciandone in ogni caso impregiudicati
le normative nazionali (scil., in punto di qualificazione: arg. ex art. 29, § 6, ult.
inciso); d’altro lato, sulle ulteriori misure sanzionatorie comminabili, tra cui
sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato netto globale, da cui potersi evincere,
sotto diverso profilo, una (perlomeno) tendenziale incompatibilità, in sede
63
risarcitoria, rispetto a tecniche attributive di tutela aquiliana .
62 Secondo P.G. MONATERI, voce Responsabilità civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino,
1998, p. 11, non avrebbe senso, infatti, imputare all’agente le conseguenze del suo operato che egli
non possa “internalizzare ex ante”. Il profilo è ora ampiamente affrontato da R. PUCELLA, La
causalità «incerta», Torino, 2007, p. 265 ss.
63 Di dubbia configurabilità in forza dell’espressa esclusione al § 1 della responsabilità per fatti
imputabili interamente a propri partner commerciali, a contrario dall’art. 1229, cpv., c.c. che appare
ricalcarne il disposto, tuttavia preclusivo di ‘esoneri’ e/o ‘limitazioni’ ex art. 1382 c.c. anche verso
92