Page 15 - Salvatore Monticelli - La nullità della fideiussione a valle dell'intesa antitrust nell'interpretazione dell'ABF
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
69 del 2009 consente di spazzare via le perplessità in tema di extrapetizione. Ed
infatti, l’art. 101, cit., impone al giudice che si sia riservato la decisione, e che
ritenga di porre a fondamento di quest’ultima una questione rilevata d’ufficio, di
assegnare alle parti un termine per memorie contenenti osservazioni
sull’argomento. In questo senso, d’altra parte, si sono correttamente espresse le
SS.UU., proprio con riferimento alla fattispecie che qui ci occupa, allorché
condivisibilmente sanciscono che a presidio del principio processuale della
domanda «il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità
integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E
tuttavia, qualora le parti, all’esito dell’indicazione ufficiosa, omettano un’espressa
istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non
potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro
determinazioni espresse nel processo» .
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C’è da chiedersi se le predette considerazioni possono appieno riproporsi nel
cd. “giudizio” innanzi all’Arbitro bancario e finanziario, considerate le
peculiarità che lo connotano.
5. I limiti alla declaratoria d’ufficio della nullità parziale della fideiussione
omnibus a valle
La giurisprudenza dell’Arbitro non affronta, perché a quanto consta non
investita della questione, il tema consequenziale dell’integrazione del contratto di
fideiussione omnibus all’esito della declaratoria di nullità parziale delle clausole
incriminate.
La questione, com’è evidente, non è affatto marginale per le conseguenze che
comporta.
In proposito, già prima dell’arresto delle Sezioni Unite, evidenziavo che il
contenuto del contratto, all’esito della declaratoria di nullità parziale, dovrà
trovare automatica integrazione nelle norme dispositive derogate dalle clausole
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in questione . E, perciò, negli artt. 1939, 1945, 1957 c.c. che andranno ad
integrare il contenuto del contratto ristabilendo quel punto di equilibrio indicato
dal legislatore nella contrapposizione degli interessi in gioco, pregiudicato
dall’uso distorto, o, se si vuole, abusivo dell’autonomia privata concretatosi
nell’aver prestato adesione e/o comunque usufruito dell’intesa illegittima.
L’integrazione dispositiva potrebbe comportare anche significative ricadute
immediate in favore del fideiussore laddove, ad esempio, ripristinatasi la regola
contenuta nell’art. 1957 c.c. all’esito della declaratoria della nullità della clausola
che ad essa deroghi, si accerti che la banca, confidando proprio sulla validità della
26 Analogamente Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, in Giust. civ. mass., 2014.
27 Sia dato rinviare, per maggiori approfondimenti, a MONTICELLI, Il ruolo ambivalente della
norma dispositiva nel contratto, cit., 28 ss.
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