Page 10 - Salvatore Monticelli - La nullità della fideiussione a valle dell'intesa antitrust nell'interpretazione dell'ABF
P. 10

SALVATORE MONTICELLI





               nullità generale del singolo contratto di fideiussione sarebbe viziata da illogicità, risultando
               una sanzione non proporzionata rispetto al contenuto decisionale dei provvedimenti 14251
               dell’AGCM e n. 55 del 2.5.2005 di Banca d’Italia, posto che si sanzionerebbe in modo
               maggiormente grave il contratto ‘a valle’ tra il consumatore e la banca (nullità totale)
                                            15
               dell’intesa ‘a monte’ tra le banche» .


               4. I limiti alla declaratoria d’ufficio della nullità parziale della fideiussione
                  omnibus a valle

                  Nonostante  si  condivida  che  nella  fattispecie  possa  configurarsi  la  sola
               parzialità del rimedio demolitorio come individuato dalla Sezioni Unite ed in
               precedenza dall’ABF, tuttavia ciò che continua a lasciare perplessi è proprio il
               processo argomentativo e logico posto a sostegno della dichiarata nullità, totale o
               parziale che sia, del contratto a valle dell’intesa anticoncorrenziale come ribadito
               dalle Sezioni Unite e, in sostanza, dato quasi come scontato dalla citata pronuncia
               del Collegio di coordinamento.
                  Sul punto merita spendere qualche succinta considerazione che prende spunto
               dalle critiche provenienti non solo da parte della dottrina ma anche da taluna
               giurisprudenza di merito come di legittimità che escludono l’effetto dirimente
               della nullità (totale o parziale) del contratto a valle ritenendo che l’unica tutela
               concessa  al  soggetto  rimasto  estraneo  all’intesa  anti-concorrenziale,  che  abbia
               allegato  e  dimostrato  un  pregiudizio  ad  essa  conseguente,  possa  essere
               esclusivamente quella risarcitoria .
                                              16
                  Conclusione,  quest’ultima,  peraltro,  ripresa  e  condivisa  dalla  Procura
               Generale  della  Corte  di  Cassazione  che,  proprio  in  riferimento  al  giudizio
               pendente presso le Sezioni Unite, aveva depositato le proprie conclusioni e aveva
               auspicato che le Sezioni Unite enunciassero il seguente principio di diritto: « dalla
               declaratoria  di  nullità  di  una  intesa  tra  imprese  per  lesione  della  libera
               concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
               d’Italia, non deriva la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in
               essere  dalle  imprese  aderenti  all’intesa,  né  la  nullità  (derivata)  delle  singole
               clausole sanzionate: i contratti a valle mantengono inalterata la loro validità e possono
               dare  luogo  alla  specifica  azione  di  risarcimento  dei  danni  da  parte  dei  fideiussori  nei
               confronti  degli  istituti  di  credito  -  previo  accertamento  incidentale  della  nullità
               dell’intesa ed a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante


                  15  Trib. Pavia, 5 febbraio 2020, n. 184, in Banca dati Pluris 2020.
                  16  Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044, in Riv, dir. industriale, 2020, II, 103; così Trib.
               Treviso, 26 luglio 2018 e Trib. Treviso, 30 luglio 2018; Trib. Verona, 27 settembre 2018 e Trib.
               Verona,  1  ottobre  2018;  Trib.  Bergamo,  25  giugno  2019;  Trib.  Napoli,  17  ottobre  2019;  Trib.
               Sondrio, 10 dicembre 2019; Trib. Velletri, 20 gennaio 2020; Trib. Busto Arsizio, 26 maggio 2020;
               Trib. Bergamo, 14 luglio 2021. Per la dottrina, tra gli altri, RENNA, La fidejussione omnibus oltre
               l’intesa antitrust, cit., 599.

                                                    72
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15