Page 10 - Rosario Caliulo - Concordato preventivo “in bianco” e sospensione degli obblighi in tema di riduzione del capitale sociale
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ROSARIO CALIULO
l’espressione “le domande”.
Ad avvalorare quanto detto contribuisce anche l’ulteriore osservazione
secondo cui tale interpretazione non si sottrae all’obiezione del legislatore non
ridondante o economico, per il quale, in presenza di enunciati contenuti in fonti
dello stesso livello gerarchico, va esclusa l'attribuzione a un enunciato normativo
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di un significato che già viene attribuito ad altro enunciato normativo .
Ma proprio tale argomentazione ermeneutica fra propendere per una
valorizzazione del binomio “domande e proposta” e, quindi, per la necessità di
ascrivere a ciascun termine un’autonoma fattispecie foriera di produrre l’effetto
in discorso.
Militano, in tale direzione, non solo le argomentazioni di ordine logico sinora
svolte, ma anche la regola concretamente dettata dal secondo comma dell’art. 89
c.c.i., con il suo richiamo all’art. 2486 c.c.
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A tal fine giova rilevare come la norma non sia di agevole interpretazione,
potendo sembrare una mera riproposizione dello stesso art. 2486 c.c. e, nel
tentativo di assegnare al disposto dell’art. 89, secondo comma, c.c.i. un significato
autonomo, si è osservato come sia “preferibile, dunque, ritenere che la previsione
concernente la salvezza dell’applicazione dell’art. 2486 c.c., comunque superflua anche in
questa prospettiva, intenda ribadire che gli obblighi gestori degli amministratori previsti da
tale norma presentano una portata più estesa rispetto alle vicende che coinvolgono il capitale
sociale e pertanto, più precisamente, si riferiscono al verificarsi di altre cause di scioglimento
suscettibili di venire in considerazione nell’approssimarsi della crisi, quali in particolare il
ricorrere di una sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi
dell’art. 2484, comma 1° , n. 2, c.c., in specie qualora in essa siano ricomprese anche le
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situazioni di squilibrio finanziario in grado di compromettere la continuità aziendale” .
Al di là del concreto significato da assegnare al rinvio all’art. 2486 c.c., nel
secondo comma dell’art. 89 c.c.i., il legislatore si preoccupa di individuare il dies
a quo dal quale computare, a ritroso, il periodo anteriore di operatività del citato
dovere gestorio qualificato dell’organo amministrativo e in ragione del quale
commisurarne l’operato e, tale individuazione, avviene attraverso il richiamo al
deposito “delle domande e della proposta”.
È opportuno, quindi, valutare se la norma, qualora intesa come descrittiva di
una simile fattispecie complessa, possa avere un’effettiva valenza in relazione a
tali due profili, quello squisitamente temporale e quello inerente la condotta degli
amministratori.
Sotto il primo aspetto, quello temporale, a fronte dell’autonomia logica dei due
atti, nel concordato pieno si assiste al contestuale deposito di entrambi, senza
13 G. TARELLO, op. cit., 371.
14 Su queste norme si vedano, in generale BALZARINI, in Commentario alla riforma delle società
diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Egea-Giuffrè, 2016, 51; GHIONNI CRIVELLI VISCONTI,
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Il codice civile Commentario, Milano, 2021, 135.
15 Così MIOLA, op cit., 422, con riferimento all’art. 182 sexies, l.f., tuttavia nella misura in cui il
testo attuale è identico al precedente non vi è motivo di interpretare diversamente quello vigente.
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