Page 12 - Rosario Caliulo - Concordato preventivo “in bianco” e sospensione degli obblighi in tema di riduzione del capitale sociale
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ROSARIO CALIULO
Peraltro, il Tribunale, non si è avveduto dell’impatto sistematico prodotto
dall’interpretazione sposata.
Ai fini della quantificazione del danno da violazione dell’obbligo di gestione
conservativa, il terzo comma dell’art. 2486 c.c., annovera, quale criterio, la differenza
fra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello in
essere alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.
Nonostante la norma faccia riferimento alla data di apertura della procedura
concorsuale, che, per il concordato, coinciderebbe con il decreto di ammissione,
un’interpretazione letterale sarebbe eccessivamente formalistica, in quanto, nelle
more del provvedimento di ammissione, che per l’appunto segna l’apertura della
procedura, i danni continuerebbero far a capo agli amministratori.
Pertanto, onde evitare che il ricorso alla procedura venga disincentivato, una
soluzione pratica, volta a realizzare un equo contemperamento degli interessi in
gioco, è ritenere che ad interrompere l’aggravamento dei danni sia sufficiente la
presentazione della domanda, e solo di essa .
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Se la presentazione della sola domanda in bianco è idonea a costituire uno dei
due poli cui commisurare, in forza del citato criterio differenziale, il conteggio dei
danni, a maggior ragione alla stessa va ascritta una idoneità a sospendere gli
obblighi in tema di riduzione del capitale, atteso che, una volta proposta la
domanda di accesso alla procedura e cristallizzatosi il danno, avrebbe poco senso
continuare a ritenere persistenti gli obblighi in tema di riduzione del capitale.
4. Conclusioni
Per quanto sin qui detto non vi è, quindi, alcuna soluzione di continuità fra
l’art. 182 sexies l.f. e l’art. 89 c.c.i., e, per quanto si possano muovere critiche alla
scadente tecnica del legislatore, manifestata nell’impreciso meccanismo di rinvio
sopra denunciato, di fatto, ciò non può trascendere in una limitazione del
perimetro applicativo della disciplina novellata.
Piuttosto, proprio la conservazione del binomio poc’anzi richiamato nel
secondo comma e la regola da esso dettata, unitamente alla relazione illustrativa
con l’obiettivo dichiarato di dare continuità alla disciplina previgente, senza
alcuna distinzione basata sulla modalità di insediamento della procedura
concordataria, dimostrano la necessità di ascrivere alla normativa in esame un
perimetro più ampio di quello voluto dal Tribunale.
19 Rilevano tale incongruenza anche ABRIANI-ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa e
modificazioni del codice civile: prime letture, in Le Società, 2019, 410, DIMUNDO, Responsabilità degli
amministratori per violazione dell’art. 2486 c.c. e danno risarcibile, in Il Fallimento 2019, 1299, GHIONNI
CRIVELLI VISCONTI, op cit., 168 ed ivi nota 112, i quali tutti ritengono comunque sufficiente la sola
presentazione della domanda; di contrario avviso, RORDORF, Doveri e responsabilità degli organi alla
luce del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. Soc., 5-6, 2019, 947-948, il quale ritiene che
il termine vada individuato nella domanda di omologazione.
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