Page 8 - Rosario Caliulo - Concordato preventivo “in bianco” e sospensione degli obblighi in tema di riduzione del capitale sociale
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ROSARIO CALIULO




               rinvio, conservando, nella disposizione rinviante, un concetto non presente nella
               disposizione rinviata: il primo comma non prevede più “la proposta”.
                  Pertanto, giova ribadire, se di difetto di coordinamento si tratta, ciò concerne
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               la proposta quale vicenda giammai contemplata nella disposizione rinviata  .
                  Vi  è,  quindi,  da  valutare  se, ciò  nonostante, la  permanenza del  binomio
               domande-proposta non vada comunque tenuta in considerazione dall’interprete,
               e ciò nella misura in cui entrambe sarebbero idonee a produrre la  situazione
               effettuale delineata dal primo comma dell’art. 89 c.c.i.
                  Se il rinvio operato dal secondo comma alla proposta di cui al primo comma,
               non è corretto, non contemplando il primo comma alcun binomio, ma solo la
               domanda, ne discende che la tecnica del rinvio è carente.
                  Conseguentemente il meccanismo del rinvio non può essere inteso come un
               richiamo  al  grado  di  completezza della  vicenda  di  ingresso  del  concordato
               preventivo, in quanto, tale differenziazione, è completamente assente nell’oggetto
               del  rinvio.  La  disposizione  rinviata  si  limita, semplicemente, ad  individuare
               l’effetto sospensivo dell’applicazione degli artt. 2446, commi secondo e terzo,
               2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice ascrivendo, tale
               effetto, alla domanda tout court.
                  Al contrario, la tesi del Tribunale Aretino affida al secondo comma una portata
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               limitativa   del perimetro applicativo della norma prevista dal primo comma dell’art.
               89 c.c.i., volta alla disattivazione della regola “ricapitalizza o liquida”.
                  Anche  a  voler  ascrivere  al  secondo  comma  dell’art.  89  c.c.i.  la  portata
               chiarificatrice  del  primo  comma,  nel  senso  inteso  dal  Tribunale,  tale
               interpretazione  lascerebbe  privo  di  senso  il  termine  “domande”  comunque
               presenta nella disposizione.
                  Tale  ricostruzione  si  traduce,  quindi,  in  un’interpretatio  abrogans  di  un
               “frammento” del secondo comma dell’art. 89 c.c.i., nella misura in cui oblitera
               totalmente il richiamo alle “domande”.
                  D’altro canto, come già detto, se di difetto di coordinamento si tratta, lo stesso
               andrebbe ravvisato nella permanenza, nel testo, di un termine (proposta), che, al
               limite, doveva essere espunto, pertanto sarebbe sempre e  solo la  domanda a



                  9  Sulle criticità  lessicali e semantiche del nuovo codice della crisi si vedano le pungenti pagine
               di AMATUCCI,  Lessico e semantica nelle procedure concorsuali,  in Giur. Comm. 2021, I, 365.
                  10   Verrebbe  da  dire  anche  limitante.  Infatti,  nell’impianto  del  provvedimento la  (presunta)
               mancata previsione, con riferimento al concordato in bianco, della sospensione degli obblighi di cui
               agli  artt. 2446,  commi secondo e terzo, 2447,  2482  bis,  commi  quarto, quinto e sesto, e 2482 ter
               sarebbe una vicenda eccezionale sicché non potrebbe neanche ipotizzarsi una lacuna da colmare.
               Invero è stato autorevolmente rilevato da TOMBARI, I finanziamenti dei soci e i finanziamenti infragruppo
               dopo il decreto  sviluppo: prededucibilità  o postergazione? Prime considerazioni di diritto  societario  della crisi,
               in  ilfallimentarista.it,  p.  2  ss.;  e con  maggiori  approfondimenti, Id.,  Principi  e  problemi  di  «diritto
               societario  della crisi»,  in Riv. soc., 2013, 1138 ss., che la normativa in oggetto non rappresenta più un
               «diritto  speciale  autonomo», quanto piuttosto un  «sistema tendenzialmente autonomo», con  la
               conseguenza che le  lacune  dovranno essere colmate  facendo riferimento,  in  primo  luogo,  alla
               disciplina e/o ai principi  generali propri di tale sistema.


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