Page 183 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





                  È evidente in queste pagine l’influenza del pensiero di Giovanni Gentile, di
               una concezione idealistica e statalista di derivazione hegeliana che, pervenendo
               al suo apogeo, intende lo Stato quale totalitario e «divinizzato» , una sorta di
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               “superuomo collettivo”, «una persona, una persona suprema, che ha quindi in sé
               stessa la sua giustificazione suprema, la sua suprema ragion d’essere ed il suo fine
               supremo, e possiede un diritto supremo a conservarsi nell’essere e nell’accrescere
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               il proprio potere con qualunque mezzo» .
                  Guido Zanobini nello stesso anno riteneva che «nessun fine è sottratto alla
               sfera di attività dello Stato», ente sovrano con finalità indeterminate, «contro la
               concezione liberale improntata alle restrizioni della funzione dello Stato»; «lo
               Stato fascista ha avuto il compito di riaffermare l’autorità dello Stato (…) a molti
               di quei fini a cui lo Stato liberale era rimasto estraneo» .
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                  In tal guisa scriveva che «lo Statuto albertino è in gran parte superato dalle più
               recenti  dottrine politiche  e  in  modo  positivo dai  nuovi  principi  dello  Stato
               fascista», «molte parti restano tuttavia pienamente conservate dal nuovo regime,
               quelle  che  si  riferiscono  alla  religione,  al  re,  al  Senato,  ai  giudici»,  così
               riconoscendo al  Re  il  ruolo  di  autorità  di  collegamento e  di  coordinazione
               organica  comune  ai  tre  poteri,  richiamando  l’art.  3  dello  Statuto  albertino



               GROTTANELLI  DE SANTI, Quale costituzionalismo  durante il fascismo?, in Riv. AIC, 2018, n. 1; PALADIN,
               voce  Fascismo  (diritto  costituzionale),  in  Enc.  dir.,  Milano, 1967,  XVI,  887  ss.  In  particolare,  per
               PALADIN,  voce Fascismo (diritto costituzionale),  cit., 888, il momento instaurativo della dittatura vera
               e propria è incerto, ma l’Autore esclude che esso possa coincidere con la marcia su Roma (28 ottobre
               1922) o con la nomina di Mussolini a Presidente del consiglio dei ministri (31 ottobre 1922), che
               rispettò «in pieno l’esigenza formale della legalità», così come i primi  atti di governo. Diversa la tesi
               del CHELI,  che in Atto  politico  e funzione  di indirizzo politico,  Milano, 1961,  55,  parla  invece, entro
               un’interessante ricostruzione, di «colpo di Stato del 28 ottobre 1922». Tuttavia, sul tema secondo il
               nostro sommesso avviso, è preferibile parlare di “colpo di stato graduale”  senza dubbio fortemente
               alteratore dei  meccanismi  di  funzionamento dello Stato  liberale,  in  cui  assume, ad  esempio,
               un’importanza certamente significativa la legge n. 2263 del 1925, per l’individuazione sul terreno
               normativo del regime fascista, rafforzando sotto tre distinti profili il ruolo e la posizione istituzionale
               e le strutture del potere esecutivo: «in quanto estromette implicitamente dal sistema la sanzione del
               voto di sfiducia per le responsabilità politiche del governo, tenendo ferma la sola potestà regia di
               revoca; in quanto altera i rapporti  fra i  ministri,  creando la figura del “Capo del governo Primo
               ministro Segretario di Stato”, in luogo di quel primus inter  pares che era il Presidente del Consiglio,
               ed abrogando o svuotando i principi  di solidarietà e della collegialità ministeriale; e finalmente in
               quanto conferisce al Capo del governo determinanti potestà di direzione dell’attività delle camere,
               le quali cessano in particolare di disporre dell’“ordine del giorno”» (cfr.  PALADIN,  voce Fascismo
               (diritto  costituzionale),  cit.,  889).  V.  altresì CASSESE,  Lo Stato fascista,  Bologna, 2016;  GALLI  DELLA
               LOGGIA,  La “rivoluzione  fascista”, in AA.VV.,  Miti  e storie  dell’Italia  unita,  Bologna, 1999,  115  ss.;
               QUAGLIA,  Il ruolo della Corona dopo le riforme fasciste, in Materiali per una storia della cultura giuridica,
               2002, 83 ss.; TRIPODINA,  L’”indirizzo politico”  nella dottrina costituzionale  al tempo del fascismo, in Riv.
               AIC, 2018, n. 1.
                  4  MARITAIN,  L’uomo  e  lo Stato,  Milano, 1964,  16.  Per la concezione statalista, di derivazione
               hegeliana, del Gentile v. G. GENTILE,  I fondamenti della filosofia del diritto, Firenze, 1954, 108 ss.
                  5  MARITAIN,  L’uomo e lo Stato, cit.,  179.
                  6  ZANOBINI,  voce Stato (diritto costituzionale),  in Enc. it.,  Roma, 1936, XXXII, 620.

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