Page 184 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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GIOVANNI BIANCO
(«partecipa al potere legislativo»), l’art. 5 («è capo del potere esecutivo»), l’art. 68
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(«presiede alla giustizia, che è dai giudici amministrata in suo nome») .
Il monarca è, a ben vedere, secondo questo orientamento dottrinario, ancora
il centro dell’organizzazione statale, pure alla luce dell’art.67 dello Statuto, che
recitava che «ogni attività del Re è anche attività del suo governo».
Questo però entro la struttura dello Stato autoritario fascista che si stava
affermando e consolidando. Ci si riferisce, in particolare, alla preminenza del
potere esecutivo (indipendente dal legislativo) (l. n. 2263/1925); alla riforma della
rappresentanza politica, anche per il superamento del liberalismo e del rapporto
rigidamente oppositivo tra Stato e società, che ha dato alla Camera elettiva una
base «prevalentemente economica-sindacale» in luogo di quella politica (l. 17
maggio 1928 n.1019); alla previsione di un nuovo organo costituzionale, il Gran
Consiglio del fascismo (l. n. 2693/1928) . È crescente, inoltre, in quel torno di
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tempo, la polemica verso l’89 francese ed i valori della Rivoluzione, in particolare
verso l’art.16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che
affermava che «la società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la
separazione dei poteri è determinata, non ha una Costituzione», definita
«proposizione errata», perché «ogni Stato in quanto tale, cioè giuridicamente
ordinato, ha una sua costituzione e ha un proprio diritto costituzionale», ma è
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«Stato costituzionale» «quello Stato in cui quei principi si trovano attuati» . Felice
Battaglia, filosofo del diritto, parlava di «Stato quale sintesi organica», di
«individuo corporato» - «Stato corporativo», «tutto nello Stato nulla contro lo
Stato», «l’individuo nello Stato fascista, nonché oppresso, è tutelato e protetto,
elevato dall’empiria alla sublimità dell’associazione, valorizzato», «la persona
umana, definita in nuovi diritti, quelli relativi al lavoro, esige ed ottiene nuove
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guarentigie» .
2. Dai diritti della Natura alla personalità giuridica
Dunque Mortati entra nel dibattito scientifico in questo clima, con la
monografia del 1931 su “L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico
italiano”.
Paolo Grossi ha scritto al riguardo che Mortati, in questo contributo, «assume
il regime non come oggetto di fervorini apologetici, ma come semplice occasione
storica, preziosa occasione storica per il costituzionalista italiano» .
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7 v. Per la prima citazione cfr. ZANOBINI, voce Statuto albertino, in Enc. it., 1936, XXXII, 632;
per la seconda cfr. ID., voce Divisione dei poteri, in Enc. it., 1935, XXVIII, 117 ss.
8 ZANOBINI, voce Divisione dei poteri, cit., 117.
9 ZANOBINI, voce Divisione dei poteri, cit., 117.
10 F. BATTAGLIA, Stato, in Enc. it., Roma, 1936, XXXII, 618.
11 P. GROSSI, Pagina introduttiva, in GALIZIA - GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di Costantino
Mortati, Milano, 1990, 2.
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