Page 184 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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GIOVANNI BIANCO





               («partecipa al potere legislativo»), l’art. 5 («è capo del potere esecutivo»), l’art. 68
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               («presiede alla giustizia, che è dai giudici amministrata in suo nome») .
                  Il monarca è, a ben vedere, secondo questo orientamento dottrinario, ancora
               il centro dell’organizzazione statale, pure alla luce dell’art.67 dello Statuto, che
               recitava che «ogni attività del Re è anche attività del suo governo».
                  Questo però  entro la  struttura dello  Stato autoritario  fascista che si stava
               affermando e consolidando. Ci si riferisce, in particolare, alla preminenza del
               potere esecutivo (indipendente dal legislativo) (l. n. 2263/1925); alla riforma della
               rappresentanza politica, anche per il superamento del liberalismo e del rapporto
               rigidamente oppositivo tra Stato e società, che ha dato alla Camera elettiva una
               base «prevalentemente economica-sindacale» in  luogo di  quella politica (l. 17
               maggio 1928 n.1019); alla previsione di un nuovo organo costituzionale, il Gran
               Consiglio del fascismo (l. n. 2693/1928) . È crescente, inoltre, in quel torno di
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               tempo, la polemica verso l’89 francese ed i valori della Rivoluzione, in particolare
               verso  l’art.16  della  Dichiarazione  dei  diritti  dell’uomo  e  del  cittadino,  che
               affermava che «la società in cui la garanzia  dei diritti  non è assicurata, né la
               separazione  dei  poteri  è  determinata,  non  ha  una  Costituzione»,  definita
               «proposizione errata»,  perché «ogni  Stato in quanto tale, cioè giuridicamente
               ordinato, ha una sua costituzione e ha un proprio diritto costituzionale», ma è
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               «Stato costituzionale» «quello Stato in cui quei principi si trovano attuati» . Felice
               Battaglia,  filosofo  del  diritto,  parlava  di  «Stato  quale  sintesi  organica»,  di
               «individuo corporato»  - «Stato corporativo», «tutto nello Stato nulla contro lo
               Stato», «l’individuo nello Stato fascista, nonché oppresso, è tutelato e protetto,
               elevato dall’empiria alla  sublimità dell’associazione, valorizzato»,  «la  persona
               umana, definita in nuovi diritti, quelli relativi al lavoro, esige ed ottiene nuove
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               guarentigie» .


               2. Dai diritti della Natura alla personalità giuridica

                  Dunque  Mortati  entra  nel  dibattito  scientifico  in  questo  clima,  con  la
               monografia del 1931 su “L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico
               italiano”.
                  Paolo Grossi ha scritto al riguardo che Mortati, in questo contributo, «assume
               il regime non come oggetto di fervorini apologetici, ma come semplice occasione
               storica, preziosa occasione storica per il costituzionalista italiano» .
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                  7  v. Per la prima  citazione cfr. ZANOBINI,  voce Statuto albertino,  in Enc. it.,  1936,  XXXII,  632;
               per la seconda cfr. ID.,  voce Divisione dei poteri, in Enc. it., 1935, XXVIII,  117 ss.
                  8  ZANOBINI,  voce Divisione dei poteri, cit., 117.
                  9  ZANOBINI,  voce Divisione dei poteri, cit., 117.
                  10  F. BATTAGLIA,  Stato, in Enc. it., Roma, 1936, XXXII, 618.
                  11  P. GROSSI,  Pagina introduttiva,  in GALIZIA  - GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di Costantino
               Mortati, Milano, 1990, 2.

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