Page 13 - Francesca Degl’Innocenti - Globalizzazione, catene produttive, regole di sostenibilità. Il perimetro applicativo della direttiva europea 2024/1760
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               3.  Ancora  sulla  scelta  regolatoria:  “sistema  a  cascata”  degli  obblighi,
                  disciplina trasversale e non tipologica

                  Fermo  quanto  sopra  precisato circa  i  criteri  selettivi dei  destinatari della
               direttiva e degli emendamenti che nel corso del procedimento normativo sono
               stati introdotti, rimane comunque invariato, rispetto alla proposta originaria della
               Commissione europea, l’identificazione della portata dell’efficacia “riflessa” degli
               obblighi di diligenza a partire da un fatto essenzialmente economico, cui tanto la
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               value chain, quanto la chain of activities rimandano .
                  I concetti in parola, infatti, sono suscettibili di ricomprendere diverse modalità
               e forme di realizzazione del decentramento produttivo accomunate (tutte) dal
               nesso  di  strumentalità  delle  attività,  formalmente  autonome,  rispetto  al
               raggiungimento di  un  risultato economico sostanzialmente unitario,  grazie  al
               coordinamento (gerarchico o meno) contrattuale o tramite lo strumento societario
               partecipativo.
                  Per entrambe le definizioni proposte dal legislatore comunitario sembrerebbe
               confermata la volontà di slegare la portata attuativa delle prescrizioni normative
               (nei c.d.  rapporti a  cascata) al ricorrere  di  fattispecie tipologiche contrattuali
               specifiche;  del  pari  assente  è  l’identificazione  di  caratteristiche  normative
               (diversamente da  quanto  si  verifica per  altre  fattispecie legali,  come la  sub-
               fornitura disciplinata dalla l. n. 192/1998) che accomunano una varietà di tipi
               contrattuali o  di  contratti di  scambio non  aventi una  disciplina  particolare,
               fungendo  piuttosto  da  comune  denominatore,  delle  attività  coinvolte,  la
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               partecipazione ad un medesimo ciclo produttivo .

               Menschenrechtsbindung  nach  Maßgabe  des Lieferkettenge-gesetzes,  in  JZ,  2022,  859  ss.  Ai  sensi della
               normativa tedesca, i rapporti  che rimangono coinvolti dagli obblighi di diligenza riguardano sia i
               fornitori diretti, ovverosia i contraenti la cui  fornitura di materiali  o di servizi è necessaria per la
               realizzazione del prodotto o per la prestazione e uso del servizio offerto dall’impresa (§ 2, par. 7),
               sia quelli indiretti, che si identificano, invece, con gli operatori che, nonostante l’assenza di relazioni
               contrattuali dirette, forniscono materiali o prestazioni comunque necessari per la produzione o per
               la prestazione e uso del servizio (§ 2, par. 8).
                  19   Sul  modello  operativo  delle  global  value  chains,  GEREFFI-HUMPHREY-STURGEON,  The
               Governance of Global Value Chains, in Review of International Political Economy, 2005, 78 ss.
                  20  Nella legge sulla sub-fornitura la definizione normativa di cui all’art. 1 individua due elementi
               caratterizzanti il  fenomeno: la prestazione caratteristica  del  sub-fornitore e la  sua  subalternità
               progettuale-tecnologica rispetto al committente; sul punto, cfr. CASO- PARDOLESI, La nuova disciplina
               del contratto  di subfornitura  (industriale): scampolo di fine millennio  o prodromo di tempi migliori?,  in Riv.
               dir. priv., 1998,  4, 725;  NATOLI, Contratti di subfornitura, in ROPPO-BENEDETTI,  Trattato dei contratti.
               Mercati regolati, V, Milano, Giuffrè, 2014, 349 ss.; PADOVINI,  La nuova disciplina della subfornitura nelle
               attività  produttive,  in Studium Iuris,  1999,  2  ss.; più di recente, v.  MAUGERI,  Subfornitura  e abuso di
               dipendenza economica.  Fra diritto civile  e diritto  della concorrenza,  Torino, Giappichelli,  2022, specie 3
               ss., la  quale propende per l’orientamento, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità
               (cfr. Cass., 25 agosto 2014, n. 18186, in CED Cassazione, 2014), secondo il quale il presupposto della
               conformità alle  direttive  tecniche di  esecuzione deve intendersi riferito  sia  alla  subfornitura di
               lavorazione, sia a quella di prodotti e servizi; di diverso avviso MUSSO, La subfornitura, in Comm. al
               cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, Zanichelli, 2003, 44.

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