Page 17 - Francesca Degl’Innocenti - Globalizzazione, catene produttive, regole di sostenibilità. Il perimetro applicativo della direttiva europea 2024/1760
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               competitor e di stabilire quali attività incidano maggiormente sui costi e quali,
               invece,  offrano  un  contributo  più  significativo alla  creazione  del  vantaggio
               competitivo.
                  Tale riferimento suggeri(va) la strumentalità dell’intervento legislativo rispetto
               ad obiettivi di tipo anche concorrenziale e individua(va), nella mappatura dei
               rischi  connessi alle  varie  attività potenzialmente fonti di  costi o  di  vantaggi
               differenziali, un utile strumento di verifica delle possibili distorsioni causate da
               benefici competitivi illecitamente acquisiti e fatti propri dalle società di vertice (ad
               esempio, tramite l’abbattimento dei costi raggiunto con l’impiego di manodopera
               clandestina  o  forme di  sfruttamento lavorativo). Fermi  i  limiti  più  addietro
               evidenziati, il subentro, quale concetto chiave sul piano operativo, della nozione
               di catena di attività non sembra, tuttavia, modificare sostanzialmente i termini
               della questione e la vocazione pro-concorrenziale della normativa, come attesta
               lo  stesso  contenuto  della  direttiva  che,  al  considerando  n.  9,  riconosce
               espressamente al “settore privato (…) un ruolo importante nella promozione di
               una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, evitando nel contempo
               la creazione di squilibri nel mercato interno”.


               4. Rilievi conclusivi

                  Si è già accennato ai fenomeni che la regolazione europea delle catene globali
               del valore in chiave sostenibile sottende. Fenomeni che la disciplina mette fra loro
               in correlazione e che giustificano la scelta definitoria del perimetro operativo della
               direttiva CSDDD, sul piano soggettivo. Il primo, quale principale effetto della
               globalizzazione,  è  direttamente connesso  alla  profonda  ristrutturazione  del
               processo produttivo, che ridefinisce la divisione del lavoro e della cooperazione
               fra imprese in senso “reticolare” per soddisfare plurime esigenze (in relazione al
               reperimento delle  materie prime,  all’acquisizione  di  competenze qualificate,
               specialistiche o tecnologiche, etc.) .
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                  Quale  conseguenza  del  percorso  di  decentramento  e  della  frequente
               delocalizzazione delle attività o di loro segmenti, l’iniziativa legislativa che abbia
               la pretesa di regolarne i rapporti e gli effetti, al fine di prevenire la produzione di
               esternalità negative che pregiudichino  diritti umani e ambiente, non può  che
               servirsi di un concetto selettivo dell’ambito applicativo ad ampio spettro, come
               quello di “catena di attività”. Tale nozione, da leggersi in combinato ai requisiti
               identificativi dei destinatari degli obblighi (art. 2), è sufficientemente ampia da
               ricomprendere i rapporti societari o contrattuali di cui la stessa società si avvalga
               per raggiungere  un determinato risultato economico ed è intesa a sopperire ai

                  28  Già nel 2013 si stimava che circa  l’80% del commercio internazionale si svolgesse in catene
               di  valore  riconducibili  ad  imprese  transnazionali:  cfr.  UNCTAD,  Global  Value  Chains  and
               Development,  2013, e il recente rapporto n. 5/2024 di ASSONIME,  La tutela dei diritti umani nelle catene
               di fornitura della moda tra rischi attuali e nuovi obblighi di due diligence.

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