Page 15 - Francesca Degl’Innocenti - Globalizzazione, catene produttive, regole di sostenibilità. Il perimetro applicativo della direttiva europea 2024/1760
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               nozione di sub-fornitura – pur sempre “l’interprete trova nella definizione legale
               i  criteri  per  (ri)conoscere  un  fatto  economico  come  corrispondente  al  tipo
               normativo scelto dal legislatore, non la definizione dello statuto ontico del tipo
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               normativo” .
                  Una qualche affinità si ravvede anche rispetto alla definizione legislativa di
               contratto di rete (d.l. n. 5/2009, come convertito dalla l. n. 33/2009), la quale
               sfugge  ad  una  tipizzazione  sociale  ben  precisa,  esprimendo  piuttosto  una
               categoria   economico-aziendale  concernente  il     fenomeno  economico
               dell’aggregazione  di  imprese  in  funzione  della  predisposizione  di  processi
               organizzativi per creare valore, sul piano della capacità innovativa o competitiva,
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               a livello individuale e collettivo .
                  Lo schema di aggregazione che caratterizza il contratto di rete è modulato sulle
               specifiche esigenze delle imprese aderenti e del programma di collaborazione che
               se  ne pone  alla  base e  può  anche  dar  luogo  alla  creazione di  un  operatore
               economico distinto dai  singoli  partecipi,  dotato di  una  soggettività giuridica
               propria.  Sotto questo profilo,  si coglie una  sostanziale divergenza  rispetto al
               fenomeno della chain of activities preso in considerazione, il quale prescinde dalla
               (necessaria)  formalizzazione  dell’impegno  di  due  diligence,  nell’ambito  dei
               rapporti commerciali, in un vero e proprio contratto con comunione di scopo
               (eventualmente combinato con la causa di scambio) e si orienta, in prima battuta,
               a precipue finalità di deterrenza fissate dal legislatore. Nondimeno, e come si è
               visto,  il  coordinamento  e  la  pianificazione  della  gestione  delle  esternalità
               mediante strumenti di controllo negoziali (o societari) rimane un aspetto tutt’altro
               che estraneo anche al disegno normativo europeo sulla sostenibilità, il quale,
               nell’attribuire  un  “potere  di  regolazione”  alla  grande  impresa  in  funzione
               dell’implementazione  e  del  monitoraggio  degli  obblighi  di  due  diligence,
               inevitabilmente  impatta  sulle  regole  di  autogoverno  delle  relazioni  di


                  23  Così BARBA,  Attualità della legge  sulla subfornitura  industriale  nelle  attività  produttive  (18 giugno
               1998, n.  192),  in  CUFFARO  (a  cura  di),  Obsolescenza  e  caducità  delle  leggi  civili,  Roma,  2019,  13,
               ragionando sull’elasticità della definizione contenuta nell’art. 1 l. n. 192/1998. Propendono per la
               transtipicità della disciplina di cui alla l. n. 192/1998, fra gli altri, CORRIAS, Il contratto di subfornitura:
               alcune  questioni,  in Vita  notarile,  2016,  535  ss.,  DE NOVA,  Sub  art. 1. Definizione,  in  A.A.V.V.,  La
               subfornitura,  Ipsoa, 1998, 8; sulla necessità di ricorrere alla teoria economica del diritto per tentare
               di  dare identità al  fenomeno della sub-fornitura,  cfr.  CASO-PARDOLESI,  op  cit.,  712  ss.;  per  una
               recente  ricostruzione  dei  diversi  orientamenti  maturati  sull’ambito  applicativo  della  legge,
               MAUGERI,  op.  cit,  cit.,  7  ss.  È solo il  caso di  osservare come il  trasferimento del know-how,  che
               rappresenta un aspetto decisivo ai fini della qualificazione del fenomeno economico in termini di
               sub-fornitura, è concepito dalla direttiva sulla due diligence  quale misura (facoltativa o tutt’al più
               raccomandata) di sostegno dell’impresa per agevolare l’adozione di condotte e azioni sostenibili da
               parte dei propri partner commerciali (vd. retro, nt. 16).
                  24  Così CAFAGGI,  voce Contratto di rete,  in Enc. dir., Annali, IX,  Milano, 2016, 207 ss.; in tema,
               ex multis,  cfr. anche CUFFARO (a cura di), Contratto  di rete di imprese, Milano, Giuffrè, 2016, e, con
               specifico  riferimento  alla  questione della  tipicità  o  transtipicità,  D’AURIA,  La  causa  e  il  ruolo
               dell’autonomia contrattuale, ivi, 104 ss.; CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO  (a cura di), Il contratto di rete per la
               crescita delle imprese, Milano, Giuffrè, 2012.

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