Page 22 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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MARIANO ROBLES
Sorgerebbe, cosí, una nuova (quanto dirompente) forma di responsabilità civile
per danno ambientale, indagata negli ordinamenti anglosassoni, per effetto della
quale i soggetti finanziatori sono chiamati a “rispondere” in virtú della «proprietà»
(ovvero delle garanzie «reali») sull’iniziativa sponsorizzata (c.dd. property rules) ;
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con rilevanti ripercussioni sulla stessa delimitazione della responsabilità bancaria
in esame. Ed invero, in virtù del mancato richiamo, nel contesto precettivo dell’art.
2056 c.c., dell’art. 1225 c.c. in tema di prevedibilità dei danni risarcibili, in tali
ipotesi è notoriamente suscettibile di ristoro pure il fortuito, sulla base del principio
per cui qui versatur in re illicita, tenetur etiam pro casu. Sicché, la banca asseverante ben
potrebbe correre il fondato rischio di rispondere per danni ingentissimi proiettati
lungo l’intera supply chain, al di fuori di ogni previsione e nei riguardi di un numero
plurimo di soggetti, tutti legittimati pro quota ad adire l’autorità giudiziaria –
nell’ipotesi di esternalità ‘eco-incompatibili’ –, i cui effetti pregiudizievoli si
riverberano inevitabilmente, in base al noto principio dei “vasi comunicanti”,
sull’intera trama negoziale dell’operazione economica; salvo addentrarsi
nel(l’alquanto faticoso) distinguo, pure autorevolmente prospettato, tra
«imprevedibilità» risarcibile e «anormalità» esente da addebiti .
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11. (Segue): per una (possibile) rilettura “consequenzialista” di sistema
Un possibile cambio di ‘strategia esegetica’ – riprendendo e sviluppando i
precedenti rilievi formulati – consisterebbe in un nuovo criterio «procedimentale»,
ispirato a regole di responsabilità (contrattuale) «da contatto qualificato», per aver
cagionato, mediante l’assistenza finanziaria ad un’iniziativa colpevolmente
asseverata (in quanto «socialmente immeritevole») (c.d. detrimental reliance) , un
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un primo commento, v. M. HUGHES, Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, in Butterworths Journal
of International Banking and Financial Law, n. 11/1999, p. 431 ss.), sia l’elaborazione, prima dottrinale
e poi giurisprudenziale, francese dei c.d. «gruppi» di contratti (cfr. PH. LÉGEAIS, Le Groupe de contrats
en droit français, in WEYERS, Die Verflechtung von Vertragen, Baden-Baden, 1991, p. 29 ss.), hanno
viceversa consentito l’affermazione della soluzione esclusivamente contrattuale in tali fattispecie; per
un’ampia e puntuale analisi di questa evoluzione, cfr. recentemente L. COSTANTINO, Profili privatistici
del project financing e gruppi di contratti, in Contr. e impr., n. 1/2003, spec. p. 408 ss. Nell’esperienza
francese, occorre peraltro precisare che la soluzione contrattuale è stata limitata dal c.d. arrêt Besse
(Cass., Ad. plén., 12 luglio 1991, in Rec. Dalloz, 1991, jur., p. 549, con ampio commento di J. GHESTIN.
56 Opportuni gli approfondimenti svolti da V. CORRIERO, Garanzie reali e personali in funzione di
tutela ambientale, in Rass. dir. civ., 2012, p. 43 ss. Non a caso, in ottemperanza al «principio di
precauzione» sancito dall’art. 174, § 2, Tratt. CE, l’art. 301, comma 5, c.a. prevede ora il ricorso a
sistemi di «certificazione ambientale» (riconducibili alle previsioni aggiornate: v., supra, nota 38),
direttamente interfacciabili con quanto dianzi riferito in tema di responsabilità etico-sociale (anche)
delle imprese promotrici di operazioni di project finance, (auspicabile) oggetto di verifica asseverativa.
57 In questo senso, v. P.G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., pp. 167 e 176.
58 Sui profili di responsabilità bancaria sottesi alla c.d. «variabile ambientale», v. specificamente
J.D. LIPTON, Project Financing and the Environment: Lender Liability for Environmental Damage in
Australia, in J. Int. Bank. L., 1996, p. 7 ss.; nonché G. TUCCI, Tutela dell’ambiente e diritto alla salute
nella prospettiva del diritto uniforme europeo, in S. PATTI (a cura di), Studi in onore di C.M. Bianca, IV,
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