Page 21 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
10. Nuovi modelli di responsabilità ambientale da «incauto sostegno
creditizio»?
Non a caso, rispetto alla proposta della Commissione e del Consiglio, il
Parlamento ha esteso la definizione di «imprese finanziarie regolamentate»,
prevedendo che anche i relativi servizi siano sottoposti alle norme obbligatorie di
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due diligence . La definizione di ‘catena del valore’ e l’ampiezza del concetto
rappresenta un sensibilissimo punto controverso: la decisione adottata dal
Parlamento Europeo, in direzione estensiva, include una parte del segmento ‘a
valle’ delle catene del valore, in quanto una definizione più ristretta e limitata alla
catena di approvvigionamento avrebbe escluso i servizi finanziari, i cui impatti
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negativi sono perlopiù legati a tali ‘terminali’ di attività . Dunque, comprendendo
anche i rischi presentati dalle supply chain in chiave di risk management, rileveranno
la valutazione ed il controllo delle attività degli operatori economici ‘satellitari’, con
ripercussioni non secondarie sull’apparato rimediale attivabile per operazioni di
c.d. finanza «strutturata», soprattutto in regime di project finance.
In punto di responsabilità civile, il testo finale specifica che le imprese
potranno essere ritenute responsabili se non hanno ottemperato agli obblighi
previsti dalla CSDDD, in situazioni in cui tali mancanze causano danni ad una
persona fisica o giuridica. Tale responsabilità può derivare dagli impatti avversi,
riconducibili alle operazioni dell’impresa, delle sue controllate e/o dei suoi partner
commerciali (diretti e indiretti), che avrebbero dovuto essere identificati,
prevenuti, mitigati o rimediati attraverso misure appropriate. Di guisa che,
l’evocata prospettiva del «collegamento», a denotare la cornice negoziale del
contratto di concessione di costruzione e gestione in regime di autofinanziamento
(i.e., project finance), se porterebbe a ritenere contrattualmente responsabile
l’operatore finanziario preposto al rilascio della necessaria dichiarazione c.d.
«asseverativa» per tali operazioni, anche nei riguardi dei terzi finanziatori, che
sull’esito inappuntabile di tale valutazione, confluita nella proposta del
promotore, hanno riposto naturale affidamento, non escluderebbe tuttavia che
questi ultimi, per intuibili vantaggi applicativi di disciplina, potrebbero farne
valere, alternativamente ed in via aquiliana, le medesime pretese azionabili nella
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prima alternativa .
53 Emergendo in prima battuta la volontà di un coinvolgimento più diretto del settore
finanziario, lasciando eventualmente a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere, all’atto del
recepimento, se includere o meno nell’ambito di applicazione della Direttiva la fornitura di servizi
finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate: ne riferisce CONFINDUSTRIA, CS3D
Position Paper, maggio 2023, p. 16 s.
54 Vi si sofferma puntualmente C.G. CORVESE, La proposta di direttiva sulla Corporate
Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano (Rel. XIV Convegno
annuale ODC sul tema “Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale” – Roma,
26-27 maggio 2023, spec. p. 11 @dattiloscritto.
55 Diversamente dalla linea evolutiva che sembra essersi imposta a livello europeo, ove sia
l’esperienza britannica del Contracts (Rights of Third Parties) Act, entrato in vigore nel maggio 2000 (per
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