Page 20 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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ambientale») , alla cui implementazione ricondurre la recentissima risoluzione
legislativa, approvata in prima lettura dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2024,
sulla Proposta di Regolamento in tema di rating di «sostenibilità» [COM (2023)
314 fin.] del 13 giugno 2023 operante per le «imprese finanziarie regolamentate»,
a completamento e premessa applicativa della segnalata CSDDD.
Il sistema si porrebbe, cosí, come “cabina di regia” per uno sviluppo eco-
compatibile dei bacini territoriali di riferimento, attraverso l’assistenza finanziaria
di piani d’investimento «responsabilmente» valutati, in sede di “asseverazione”
(o valutazione di fattibilità economico-finanziaria), prescritta dagli artt. 193,
commi 1 e 5, c.c.p., e 96, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (reg. att. al d.lg. n.
163/2006, vigente in parte qua in regime intertemporale ex art. 225, comma 13,
c.c.p.), nel rispetto della descritta logica premiale .
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Nella medesima linea assiologica ed interpretativa, non sembra azzardato
reputare che il raggio della verifica asseverativa possa ulteriormente ampliarsi,
sino a ricomprendere i profili di “adeguatezza” (anche ambientale) del piano
presentato, richiesti dall’art. 26, comma 6, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo
Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro, in forza del quale: «Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli
enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale
deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».
Invero, la coerenza degli elementi espressi nel piano economico-finanziario, a
corredo delle proposte di interventi in regime di «finanza di progetto», dovrà
giocoforza essere valutata, in sede di asseverazione, anche alla stregua dei
sopravvenuti parametri normativi di «eco-sostenibilità» dianzi evocati .
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50 Su cui, v. amplius L. MICHELINI, Comunicare la responsabilità sociale di impresa online: un’indagine
esplorativa nel settore delle public utilities, in Econ. dir. terziario, 2006, spec. p. 217, con riferimenti
bibliografici. Sui nuovi scenari italo-europei, che ne sposterebbero l’impegno, su base volontaria,
verso l’osservanza di specifiche prescrizioni, attuative della dir. 2014/95/UE, si sofferma E.R.
DESANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, Torino, 2018, spec. pp. 203-210.
51 In tema, R. SAPIENZA, La «Cabina di regia nazionale» come strumento di coordinamento delle politiche
di attuazione degli interventi strutturali comunitari, in Riv. giur. Mezzogiorno, 1, 1996, p. 9 ss.; nonché
A.B.I., Il finanziamento delle opere pubbliche in Italia. Profili problematici e proposte per lo sviluppo del
project financing, Roma, 2006, spec. § 4.3.
52 Senza dire delle ripercussioni, di rilevanza penale, in riferimento a fattispecie delittuose ambientali
(cfr. D. SORIA, L’applicazione del d.lgs. 231 ai reati ambientali, intervento al Convegno «Responsabilità
amministrativa degli Enti: relazione con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e con il Testo Unico
ambientale» – Roma, 16 febbraio 2012, reperibile al sito odcec.roma.it), tanto piú rinvigorite a seguito delle
recenti riforme in materia di eco-reati: su cui, v. FISE-ASSOAMBIENTE, Modelli organizzativi e sistemi di
gestione ambientale alla luce dell’estensione del D.lgs. 231/2001 ai reati contro l’ambiente, reperibile al sito
assoambiente.org, dal febbraio 2016; S. PETELLA, Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive, in
Dir. pen. contemp., 1, 2018, p. 320 ss. (reperibile al sito dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu); P.
SEVERINO, Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori, ivi, p. 190 ss.
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