Page 37 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto,
riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
3) facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a
quelli regolamentati;
4) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne
la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi
informativi a tutela degli investitori;
5) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle
regole previste dai codici di autodisciplina;
6) prevedere un riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di
appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di
titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
7) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con
l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
8) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando
sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e
individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di
informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
9) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'art. 24, c. 6-bis della l. 28
dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di
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vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali e
10) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del
TUF, del TUB, del CAP, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - Disciplina delle
forme pensionistiche complementari, per assicurare una maggiore coerenza e
semplificazione delle fonti normative.
Il terzo comma disciplina le modalità e i termini dell’esame parlamentare. La
norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge) o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
Infine, il quarto comma stabilisce che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore
dei decreti legislativi, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi
ed integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al
secondo comma.
23 Si ricorda a tale proposito che il richiamato comma 6-bis stabilisce che nell'esercizio delle
proprie funzioni di controllo, la Banca d'Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP, l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti, rispondono
dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
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