Page 35 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il
diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi di legge;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti
finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura
da rilasciarsi per iscritto e, a legislazione vigente, per singola assemblea nel
rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere
accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non
monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi,
ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare
la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non
possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel
migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono
essere chiaramente comunicati ai clienti. Sono nulli i patti contrari alle norme
dell’art. 24 e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Nel Dossier della Camera si legge che «nella Relazione illustrativa il Governo
chiarisce che le norme in esame discendono dal processo di implementazione
nell’ordinamento italiano della Direttiva Shareholder Rights II (SRD II).
Si segnala, in particolare, che il vigente art. 24, imponendo limitazioni stringenti e
proceduralmente onerose per il rilascio al gestore di deleghe da parte del cliente per poter
esercitare i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari inclusi nella gestione
patrimoniale, sembra andare in direzione contraria rispetto alla nuova architettura
scaturente dalla SRD II, volta a favorire l’esercizio dei diritti degli azionisti (ivi inclusi
quelli di voto) e a prevedere “un importante e pervasivo coinvolgimento dei gestori di attivi
nella facilitazione dell’esercizio dei diritti del cliente/azionista”.
A parere del Governo l’esercizio di tali diritti di voice rappresenta, infatti, uno strumento
fondamentale per l’assunzione del ruolo attivo che gestori di attivi e investitori istituzionali
sono chiamati a svolgere nella governance delle società partecipate, con l’obiettivo della
creazione di valore nel lungo periodo anche in considerazione delle nuove sfide relative alla
sostenibilità.
Inoltre, si rappresenta che la disciplina di cui all’art. 24, c. 1, lett. c), del TUF non
sembra trovare riscontro nell’impianto normativo definito in via generale dalla disciplina
europea sui mercati di strumenti finanziari (MiFID), né modelli in altri singoli ordinamenti
europei. Si chiarisce che tale ultimo profilo rappresenta un’ulteriore asimmetria del nostro
ordinamento con effetti negativi sulla capacità concorrenziale dei fondi italiani.
Il Governo al riguardo ricorda che negli altri ordinamenti, infatti, non solo, non si
ritrovano vincoli analoghi, ma è possibile per i gestori di attivi costituire fondi comuni anche
per singoli investitori istituzionali, potendo così esercitare direttamente i diritti di voto
relativi agli strumenti finanziari gestiti».
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