Page 36 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE
6. Alcune osservazioni conclusive: la delega del Governo
In conclusione, si può affermare che le bocce non sono ancora ferme.
L’art. 19 della legge capitali, introdotto al Senato, delega il Governo a adottare
uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di
società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.
L’articolo citato: a) indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui
deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega; b) disciplina le modalità e i
termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il
meccanismo di slittamento del termine di delega e c) stabilisce i termini per
l’adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
In particolare, il primo comma prevede che il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di
competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la
riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al TUF
e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel
codice civile applicabili anche agli emittenti ovvero ai soggetti che offrono i propri
titoli ai sottoscrittori, rendendosi garanti degli obblighi derivanti dalla particolare
categoria di appartenenza degli stessi .
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La norma chiarisce che tali decreti legislativi sono da adottarsi, nel rispetto dei
principi costituzionali e, in particolare della tutela del risparmio, nonché
dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo in commento, senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il secondo comma indica i principi e i criteri direttivi specifici da seguire
nell'esercizio della delega che sono, nello specifico:
1) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di
rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati nonché favorire l'accesso
delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli
investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli
investitori internazionali;
2) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e
razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema
sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con
riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali,
22 Sulla materia si ricorda che il MEF, il 2 marzo 2022, aveva presentato Il Libro Verde sulla
competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, curato dal Dipartimento del
Tesoro e sottoposto a successiva consultazione pubblica. Tale documento, come scritto in premessa
nel testo, era volto a stimolare una discussione ampia e inclusiva, per proseguire il percorso di
revisione del quadro delle regole e della loro efficace ed efficiente applicazione.
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