Page 58 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MARIA ELENA SALERNO
2. Le linee guida dell’ESMA
2.1. Obiettivi e ratio dell’intervento
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Nel suo Final report in materia , l’ESMA sottolinea innanzitutto le finalità delle
nuove linee guida. Queste, fornendo chiarimenti sui requisiti di adeguatezza della
MiFID II e, segnatamente, sui nuovi parametri di sostenibilità, forniscono un
supporto alle imprese per migliorarne l’applicazione e contribuire ad assicurare
un’efficiente implementazione del quadro normativo dell’UE. In aggiunta, gli
Orientamenti ESMA mirano a garantire un approccio convergente nella
supervisione dei coefficienti di adeguatezza; approccio questo alla base di una
maggiore protezione degli investitori, che costituisce lobiettivo chiave
dell’autorità di vigilanza europea per il mercato mobiliare.
Chiarite le finalità, l’ESMA illustra la consueta analisi costi-benefici associati
all’impatto delle rinnovate soft rules sui diversi attori del mercato. Quanto alle
imprese, queste, se da un lato dovranno probabilmente sostenere alcuni costi per
la relativa attuazione, dall’altro beneficeranno di una maggiore certezza giuridica
e dell’applicazione armonizzata dei requisiti in tutti gli Stati membri. Gli
investitori, dal canto loro, trarranno vantaggio da una più elevata compatibilità
tra i prodotti di investimento e le proprie esigenze e caratteristiche. Infine, le linee
guida dovrebbero semplificare gli sforzi delle autorità competenti tesi a migliorare
la conformità generale ai coefficienti MiFID II, aumentando la fiducia degli
investitori nei mercati finanziari, in vista della creazione di un reale mercato unico
dei capitali.
Andando nel dettaglio, l’ESMA elenca una serie di benefici legati alle linee
guida, quali la riduzione del rischio di mis-selling e delle relative conseguenze
finanziarie, la possibilità di evitare il greenwashing nella distribuzione di prodotti
di investimento con caratteristiche di sostenibilità, la diminuzione dei rischi legati
all’arbitraggio normativo o di vigilanza, effetti positivi per le imprese collegati alla
più intensa standardizzazione dei processi diretti ad implementare il framework di
adeguatezza della MiFID II, e conseguenze positive per le autorità competenti in
termini di costi e di attività necessarie ad attuare le nuove procedure di vigilanza
relative alla valutazione dell’idoneità.
Quanto ai costi connessi all’implementazione dei nuovi Orientamenti, l’ESMA
evidenzia che, rimanendo invariati gli aspetti fondamentali della valutazione di
adeguatezza e delle precedenti linee guida, le imprese che hanno già predisposto
un insieme completo di procedure per conformarsi alle attuali disposizioni
MiFID II dovranno presumibilmente sostenere oneri complessivi minori per
8 Cfr. ESMA35-43-3172, Final Report - Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability
requirements, 23 settembre 2022 (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-
43-3172_final_report_on_mifid_ii_guidelines_on_suitability.pdf). V. in particolare l’Allegato 3, 6
ss.
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