Page 62 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MARIA ELENA SALERNO





               modo chiaro, evitando un linguaggio tecnico, i termini e le distinzioni tra le tre
               categorie di strumenti ammissibili, nonché tra questi prodotti e quelli privi di
               caratteristiche di sostenibilità. Le imprese dovrebbero inoltre illustrare i termini e
               i  concetti  utilizzati  nel  fare  riferimento  ad  aspetti  ambientali,  sociali  e  di
               governance.
                  Una  volta  informato  il  cliente,  le  linee  guida  intervengono  sul  flusso
               informativo  dal  cliente  all’intermediario/consulente,  raccomandando  in  via
               generale che le indicazioni da parte di quest’ultimo riguardino tutti gli aspetti
               compresi nella nozione di preferenze di sostenibilità e siano sufficientemente
               dettagliate da consentire un abbinamento di tali scelte con le caratteristiche di
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               sostenibilità degli strumenti finanziari. A tale scopo, gli Orientamenti ESMA ,
               nel  gruppo  di  informazioni  dal  cliente  da  acquisire  attraverso  la
               somministrazione  del  questionario  di  adeguatezza,  esortano  le  imprese  a
               chiedere in prima battuta, per mezzo di domande chiuse con risposta sì/no, se
               costui  ha  preferenze di  sostenibilità,  adottando  un  approccio  il più  possibile
               neutro  e  obiettivo  in  modo  da  non  influenzare  la  decisione  del  potenziale
               investitore. In caso di risposta affermativa, esse dovrebbero, in secondo luogo,
               ottenere informazioni sulla tipologia di investimenti a cui il cliente è interessato
               tra quelli previsti dal Regolamento del 2021, domandando se tali preferenze,
               con riferimento alla seconda e alla terza categoria di investimenti ammissibili
               (la scelta per il primo gruppo di attività ecosostenibili è scontata), si concentrino
               su  fattori  di  sostenibilità  ambientali,  sociali  o  di  governance  o  su  una  loro
               combinazione, o se il cliente non presti invece attenzione a tali fattori. Infine,
               gli intermediari dovrebbero ottenere dal potenziale investitore informazioni di
               natura  quantitativa,  con  la  richiesta  di  indicare:  quanto  agli  investimenti  in
               strumenti che finanziano attività incluse nella Green Taxonomy ovvero integranti
               la nozione di investimento sostenibile di cui al SFDR, la quota minima non
               sotto forma di percentuale esatta ma per mezzo della sua approssimazione a
               percentuali minime standardizzate (quali minimo 20 %, minimo 25 %, minimo
               30 %, ecc.); con riferimento agli strumenti finanziari che tengono conto dei PAI,
               quali principali effetti negativi dovrebbero essere considerati, compresi i criteri
               quantitativi o qualitativi comprovanti tale presa in considerazione, utilizzando,
               per la verifica di un eventuale interesse del cliente per gli aspetti ambientali,
               sociali  o  di  governance,  le  categorie  di  indicatori  individuate  nelle  Norme
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               Tecniche  di  Regolamentazione   del  SFDR  (anziché  un  approccio  basato  su

               consultazione  ha  rivelato  che  solo  una  minoranza  dei  clienti  ha  sollevato  in  modo  proattivo
               questioni inerenti alla sostenibilità nel corso del processo di consulenza. V. Relazione alla proposta
               del  Regolamento  delegato  del  21  aprile  2021,  4  (https://eur-lex.europa.eu/legal-
               content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2616&from=EN).
                  17  V. Orientamenti 27 e 28 di supporto all’Orientamento generale 2.
                  18  Queste sono contenute nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288, che integra il regolamento
               (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
               regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni

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