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FRANCESCA DEGL’INNOCENTI





               problemi di attribuzione delle responsabilità che derivino dalla dissociazione, sul
               piano formale, dei diversi centri di imputazione.
                  Il  secondo  fenomeno,  anch’esso  correlato  alla  dimensione  sempre  più
               transnazionale dei traffici, concerne i limiti di controllo e di giurisdizione delle
               sovranità  statali,  incapaci  di  regolare  in  maniera  efficace attività  dislocate
               geograficamente anche a grande distanza o la complessità delle reti e delle diverse
               intersezioni  fra  società.  In  tale  ulteriore  prospettiva,  l’individuazione  delle
               imprese  di  grandi  dimensioni  come  destinatarie  degli  obblighi  di  diligenza
               sottende che sia incardinato in tali operatori economici un potere di influenza o
               di leva, al fine di prevenire esternalità negative e di assicurare, indirettamente, la
               rimozione  di  effetti  distorsivi  delle  dinamiche  mercantili.  La  capacità  di
               influenzare (c.d. leverage) la catena produttiva suppone necessariamente, e a sua
               volta, un potere di gestione o organizzativo, sul piano societario o contrattuale,
               delle diverse attività o segmenti di attività; potere il cui esercizio è senz’altro
               funzionale all’incremento del valore competitivo, ma che rimane vincolato al
               rispetto di coordinate valoriali indefettibili.
                  Il perimetro applicativo della direttiva, pur con tutte le complessità (de iure
               condito e de  iure condendo) sul  piano  interpretativo e applicativo, rappresenta,
               dunque, un tentativo di fornire risposte a problemi posti da sistemi economici
               complessi mediante l’attribuzione  di  un  potere/dovere di  co-regolazione  del
               mercato alle imprese di grandi dimensioni. Su queste vengono correlativamente
               a  gravare  responsabilità dirette nei  confronti degli  stakeholders (art.  29 della
               direttiva) che inevitabilmente trascendono da limiti territoriali o ordinamentali,
               giacché  gli  stessi valori  e  i  diritti  fondamentali che  si  intendono  tutelare si
               inseriscono (anch’essi) in  una  dimensione giuridica  sempre più  ecumenica e
                        29
               condivisa .



















                  29  LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio, in ALPA-CONTE (a cura di), Diritti e libertà fondamentali
               nei  rapporti  contrattuali,  Torino,  Giappichelli,  2018,  344,  osserva che  la  nuova  dimensione di
               giuridicità  è  ancorata  a  valori,  i  diritti  fondamentali, non  condizionati da  limiti  territoriali  o
               ordinamentali.  Un  processo,  quello  della  “globalizzazione”  dei  diritti  e  delle  sue  tute le,  che
               inevitabilmente segue alla globalizzazione dei mercati: cfr. GALGANO,  Globalizzazione dell’economia
               e universalità del diritto, in Pol. dir., 2009, 188.

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