Page 60 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MARIA ELENA SALERNO





               potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento
               uno strumento finanziario:
                  - per il quale il cliente o potenziale cliente determina la quota minima (il livello
                   minimo di sostenibilità) da impiegare in investimenti ‘ecosostenibili’ ai sensi
                   dell’art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Green Taxonomy
                   Regulation ), e/o;
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                  - per il quale il cliente o potenziale cliente determina la quota minima (il livello
                   minimo  di  sostenibilità)  da  impiegare  in  investimenti  sostenibili  ai  sensi
                                                                                   13
                   dell’art. 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. SFDR) , e/o;
                  - che considera i principali impatti negativi (c.d. PAI – Principal Adverse Impacts)
                   sui fattori di sostenibilità per il quale il cliente o potenziale cliente determina

               Suitability  Obligation,  cit.,  12  ss.)  rileva  un  cambiamento  di  impostazione  nell’evoluzione  del
               regolamento del 2021, che è passato dal riferimento alle “preferenze ESG” di cui alla versione del
               2018 al richiamo, nelle versioni successive, alla considerazione delle “preferenze di sostenibilità” di
               cui al SFDR e al Regolamento Tassonomia.
                  12  Trattasi del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
               giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante
               modifica   del   regolamento   (UE)   2019/2088   (https://eur-lex.europa.eu/legal-
               content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020R0852).  La  Green  Taxomy  Regulation,  soprattutto  per
               arginare  il  fenomeno  del  green  washing,  prevede  l’introduzione  di  un  sistema  di  classificazione
               unificato per le attività ecosostenibili, onde assicurare una chiara ed inequivocabile informativa in
               merito agli investimenti che le finanziano. Nello specifico, il Regolamento Tassonomia, entrato in
               vigore  il  12  luglio  2020,  detta  le  linee  guida  per  la  delimitazione  del  genus  delle  «attività
               ecosostenibili» (cioè quelle che perseguono obiettivi ambientali), affidando agli atti delegati della
               Commissione il compito di qualificare le particolari species di attività in funzione dei diversi obiettivi
               ambientali fissati dalla normativa primaria e quantificarne i diversi livelli di sostenibilità. A tal fine,
               la  Green  Taxonomy  Regulation  individua  in  via  preliminare  sei  obiettivi  ambientali  e,
               successivamente,  i  criteri  in  base  ai  quali  un’attività  economica  possa  qualificarsi  come
               «ecosostenibile»  in  relazione  agli  obiettivi  indicati.  Tale  qualificazione  si  basa  sul  concetto  di
               «contributo sostanziale» non marginale (al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali)
               e  sul  principio  del  «non  arrecare  un  danno  significativo»  (a  nessun  obiettivo  ambientale).  La
               specificazione di tali criteri ha un contenuto di massima indicato nel Regolamento (artt. 10 ss.), ma
               la definizione del dettaglio è rimessa agli atti delegati della Commissione.
                  13  Trattasi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
               novembre 2019, c.d. SFDR (Sustainability- Related Disclosures in the financial sector Regulation), relativo
               all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (https://eur-lex.europa.eu/legal-
               content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32019R2088).  Ai  sensi  del  SFDR  (art.  2,  punto  17),  un
               investimento  si  considera  «sostenibile»  quando  concerne  un’attività  economica  che  rispetti  tre
               condizioni, ossia quando tale attività: 1) contribuisca ad un obiettivo ambientale o sociale; 2) non
               arrechi danno significativo a nessuno di tali obiettivi; 3) sia svolta da imprese che rispettano prassi
               di buona governance.
                  In realtà, il SFDR non limita l’ambito di applicazione della normativa in materia di trasparenza
               (informativa) sulla sostenibilità alla rigorosa nozione di investimento sostenibile, assoggettando ad
               essa  prodotti  caratterizzati  da  diversi  livelli  e  ambizioni  legate  alla  sostenibilità:  da  quelli  che
               perseguono l’obiettivo di investimenti sostenibili e non arrecano un danno significativo (art. 9), a
               quelli che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione delle
               stesse,  nel  rispetto  di  prassi  di  buona  governance,  senza  elevarsi  allo  standard  di  investimento
               sostenibile (art. 8), a quelli che tengono conto dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul
               relativo rendimento, là dove rilevanti (art. 6).

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