Page 65 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





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               Orientamenti dell’ESMA .
                  Innanzitutto,  si  suggerisce  alle  imprese  l’adozione  di  procedure,  metodi  e
               strumenti  solidi  e  obiettivi  che  consentano  loro  di  valutare  adeguatamente  le
               diverse caratteristiche, compresi fattori di sostenibilità e i fattori di rischio (di
               credito, di mercato, di liquidità, ecc.) di ciascun prodotto che possa costituire
               oggetto di raccomandazione . Dovrebbero, inoltre, essere stabilite procedure di
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               analisi inerenti agli obblighi di governance dei prodotti (in particolare, con riguardo
               al mercato di riferimento, positivo e negativo, potenziale ed effettivo ) attraverso
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               le quali le imprese stimino attentamente le modalità di variazione dei medesimi
               in determinati contesti (si pensi alle obbligazioni convertibili o altri strumenti di
               debito, che, in situazioni di crisi dell’intermediario, ai sensi della direttiva sul
               risanamento e la risoluzione delle banche, possono, ad esempio, convertirsi in
               azioni). La valutazione del livello di complessità dei prodotti  è particolarmente
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               importante  ai  fini  dell’abbinamento  con  le  informazioni  fornite  dal  cliente,
               segnatamente  quelle  inerenti  a  conoscenza  ed  esperienza.  Quanto  alla
               considerazione specifica dei fattori di sostenibilità dei prodotti allo scopo della
               successiva  verifica  di  conformità  alle  preferenze  di  sostenibilità  del  cliente,  le
               imprese  potrebbero,  ad  esempio,  classificare  e  raggruppare,  nell’ambito  dei
               prodotti  che  offrono,  gli  strumenti  finanziari  in  funzione  delle  tre  categorie
               ammissibili  individuate  dal  Regolamento,  in  termini  di  quota  (percentuale)
               investita  in  attività  economiche  considerate  ecosostenibili,  di  quota  di
               investimenti  sostenibili  ai  sensi  del  SFDR,  di  presa  in  considerazione  dei
               principali impatti negativi e di altre caratteristiche della sostenibilità ambientale,
               sociale e di governance. Tale classificazione, oltre che essere coerente con l’esame
               inerente  agli  obblighi  di  governance  dei  prodotti,  segnatamente  con  il  relativo
               mercato di riferimento, non esime tuttavia l’intermediario dal raccogliere, nel
               caso concreto, le informazioni specifiche di natura qualitativa e quantitativa dal
               cliente in merito alle preferenze di sostenibilità.
                  Poiché  ad  oggi  sono  stati  creati  strumenti  finanziari  con  vari  livelli  di
               ambizione  in  materia  di  sostenibilità,  il  Regolamento  del  2021  impone  agli
               intermediari che prestano il servizio di consulenza e di gestione di portafogli di


                  23  V. Orientamenti 72 e 73 di supporto all’Orientamento generale 7. Sulla rilevanza delle previsioni
               inerenti  alla  know  merchandise  rule  “nel  tradurre  le  propensioni  non  economiche  dell’investitore
               retail” v. CARRISI, La finanza sostenibile e la ricerca di nuovi parametri di adeguatezza, in Rivista di diritto
               bancario, suppl. fasc. 4, 2023, 1 ss., in part. 15 s.
                  24  Sul ruolo delle credit rating agencies in tale processo e, in particolare, sulla eccessiva dipendenza
               delle regolazioni dei mercati finanziari dal rating come esclusiva o prevalente fonte di valutazione
               di prodotti finanziari v. AMMANNATI, Il 'valore' del rating nelle regolazioni pubbliche. Regolare il mercato
               del rating o superare il rating?, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2014, n. 2, 23 ss., spec. 27 ss.
                  25  Per approfondimenti in materia si rinvia, anche per la bibliografia ivi riportata, a SALERNO,
               L’integrazione  dei  fattori  di  sostenibilità  nelle  regole  di  comportamento  dell’intermediario  finanziario:  un
               ritorno al modello di distribuzione “orientato al prodotto”, cit., 98 ss.
                  26  Per la valutazione della complessità dei prodotti, le linee guida suggeriscono l’utilizzo dei
               criteri e dei principi individuati nella direttiva MiFID II.

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