Page 19 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





                  9.3. La nullità derivata della fideiussione a valle dell’intesa vietata

                  La  nullità  dell’intesa  a  monte  determina,  dunque,  secondo  l’opzione
               interpretativa prescelta dalle Sezioni Unite, la «nullità derivata» del contratto di
               fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa
               applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento
               della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto
               salve le altre clausole.
                  Occorre muovere – in tale prospettiva – dal rilievo che la disciplina dettata
               dall’art. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 ha per oggetto la protezione, in via
               immediata, dell’interesse generale alla libertà della concorrenza sancito – come si
               è  detto  –  dall’art.  41  Cost.,  nonché,  in  ambito  comunitario,  dal  Trattato  di
               Maastricht del 1992 e – attualmente – dal Trattato sul funzionamento dell’Unione
               Europea (artt. 3 e 101).
                  Ai  sensi  di  tale  normativa  antitrust,  qualsiasi  fattispecie  distorsiva  della
               competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche –
               come  nel  caso  di  specie  –  mediante  una  combinazione  di  atti  di  natura  diversa,
               costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della
               normativa in parola. In altri termini, il legislatore sia comunitario che nazionale
               – quest’ultimo adeguatosi al primo, in forza del disposto dell’art. 117, c. 1, Cost.
               – ha inteso impedire un «risultato economico», ossia l’alterazione del libero gioco
               della concorrenza, a favore di tutti i soggetti del mercato ed in qualsiasi forma
               l’intesa anticoncorrenziale venga posta in essere. Per tale ragione, i contratti a
               valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti «lo sbocco
               dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effe»  – partecipano della
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               stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati
               dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale
               ed  europeo  –  infatti  –  intendendo  sanzionare  con  la  nullità  un  «risultato
               economico»,  ossia  il  fatto  stesso  della  distorsione  della  concorrenza,  ha  dato
               rilievo  anche  a  comportamenti  «non  contrattuali»  o  «non  negoziali».  In  tale
               prospettiva,  si  rende  perciò  rilevante  qualsiasi  forma  di  condotta  di  mercato,
               anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed
               anche  laddove  il  meccanismo  di  «intesa»  rappresenti  il  risultato  del  ricorso  a
               schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue – come ha rilevato da
               tempo la giurisprudenza di questa Corte – che, allorché l'articolo 2 della l. n. 287
               del  1990  stabilisce  la  nullità'  delle  «intese»,  «non  ha  inteso  dar  rilevanza
               esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
               successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione,
               anche successiva al negozio originario, la quale – in quanto tale – realizzi un
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               ostacolo al gioco della concorrenza» .

                  24  Così Cass., Sez. Un, 4 febbraio 2005, n. 2207, cit.
                  25  Cass., sez. I, 1° febbraio 1999, n. 827.

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