Page 21 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               valle dell’intesa vietata anche con soggetti terzi, estranei all’atto a monte, ma ai
               quali tale atto non è comunque opponibile.
                  Si è, pertanto, evidentemente in presenza di una «nullità speciale», posta – attraverso
               le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
               e 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 – a presidio di un interesse pubblico e, in specie,
               dell’«ordine pubblico economico»; dunque «nullità ulteriore a quelle che il sistema già
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               conosceva» . In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha
               una portata più ampia della nullità codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità
               conosciute  dall’ordinamento  –  come  la  «nullità  di  protezione»  nei  contratti  del
               consumatore (cd. secondo contratto), e la nullità nei rapporti tra imprese (cd. terzo
               contratto) – in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un «nesso
               funzionale», non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale.
               La  ratio  di  tale  speciale  regime  –  come  detto  –  è  da  ravvisarsi  nell’esigenza  di
               salvaguardia dell’«ordine pubblico economico», a presidio del quale sono state dettate
               le norme imperative nazionali ed europee antitrust.
                  Lo  stretto  collegamento  tra  normativa  anticoncorrenziale  ed  ordine  pubblico
               economico, anche nelle ipotesi in cui – come nell’ordinamento italiano – l’istituto in
               parola non trovi una specifica previsione di diritto positivo, è – del resto – ben noto
               al diritto comunitario. Al riguardo, si è – per vero – statuito che, nei limiti in cui un
               giudice nazionale deve, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale,
               accogliere  un'impugnazione  giurisdizionale  (nella  specie  per  nullità  di  un  lodo
               arbitrale), che sia fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico,
               esso deve ugualmente accogliere una domanda siffatta se ritiene – a prescindere dalla
               normativa nazionale che non contempli l’istituto dell’ordine pubblico economico –
               che tale lodo sia contrario all'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE). Si afferma
               infatti, in proposito, che, da un lato, questo articolo costituisce una disposizione
               fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità e,
               in particolare, per il funzionamento del mercato interno e, dall'altro, che il diritto
               comunitario esige che questioni relative all'interpretazione del divieto sancito da tale
               articolo (poi trasfuso nell’attuale art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
               Europea) possano essere esaminate dai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su
               di una qualsiasi impugnazione – anche se proposta in relazione alla validità di un
               lodo arbitrale – e possano essere oggetto, all'occorrenza, di un rinvio pregiudiziale
               dinanzi alla Corte di Lussemburgo .
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                  D’altro canto, anche la giurisprudenza nazionale ha applicato – sia pure con
               riferimento a materie diverse da quella in esame – l’istituto dell’«ordine pubblico
               economico»,  astraendo  da  disposizioni  imperative  dettate  a  tutela  della
               correttezza  e  della  trasparenza  del  mercato,  con  particolare  riferimento  a
               fattispecie negoziali poste in essere da un’impresa in stato di conclamato dissesto,
               aggravato  da  operazioni  dilatorie  dirette  esclusivamente  a  ritardare  la


                  26  Cass., sez. I, 1° febbraio 1999, n. 827, cit.
                  27  Corte Giustizia, 1° giugno 1999, C- 126/97, Eco Swiss China Time Ltd.

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