Page 16 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
P. 16
ANTONIO VALITUTTI
9. L’opzione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, pur consapevoli dell’estrema problematicità della scelta tra
le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, hanno, infine, optato
17
iper la tesi della «nullità parziale» . La Corte ha anzitutto osservato – non
condividendo, sul punto, la tesi del Procuratore Generale, secondo cui le clausole
vietate sarebbero state inserite nelle fideiussioni nel libero esercizio
dell’autonomia privata, e che al consumatore potrebbe riconoscersi la sola tutela
risarcitoria – che se le parti ben possono determinare il «contenuto del contratto»,
ai sensi dell’art. 1322, c. 1, c.c. – esse sono, tuttavia, pur sempre tenute a farlo «nei
limiti imposti dalla legge», da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo
complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale .
18
Ebbene – come dianzi detto – l’art. 41 Cost. prevede espressamente che
l’iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che
essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la
indirizzino e la coordino a «fini sociali». In tal senso si pone, del resto, la stessa
norma antitrust succitata, la cui ratio è diretta a realizzare un bilanciamento tra
libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli
imprenditori. Lo evidenzia, con estrema chiarezza, la citata sentenza di queste
Sezioni Unite n. 2207/2005, nella parte in cui precisa che la legge antitrust «detta
norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli
imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato», in particolare i consumatori,
tenuto conto che il «contratto a valle costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale e
realizzarne e ad attuarne gli effetti». In tale prospettiva – come si è detto – la pronuncia
legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria.
Se tale è la ratio della predetta normativa, il tenore letterale dell’art. 2, c. 3,
della l. n. 287 del 1990, poi, è a sua volta inequivoco nello stabilire che «le intese
vietate sono nulle ad ogni effetto». È del tutto evidente, infatti, che siffatta previsione
ed in particolare la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia,
del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum –
legittima, come affermato da molti interpreti, la conclusione dell’invalidità anche
dei contratti che realizzano l’intesa vietata, come – sia pure incidentalmente –
affermano le stesse Sezioni Unite nella pronuncia summenzionata.
9.1. L’insufficienza della tutela risarcitoria
Con riferimento all’insufficienza della tutela risarcitoria – se riconosciuta da sola,
senza la tutela reale – le Sezioni Unite hanno osservato che l’interesse protetto dalla
17 Cfr. Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, in Resp. civ. prev., 2022, 822; in Nuova giur.
civ. comm., 2022, 309; in Foro it., 2022, I, 1318; in Giur. it., 2022, 1832; in Banca, borsa, tit. cred., 2022,
587; in Iudicium, Rivista online, 2022; in Contr., 2022, 145.
18 Cass. Sez. Un, 24 settembre 2018, n. 22437.
92