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GIUSEPPE GRISI





               1. Fenomenologia della standardizzazione

                  Al titolo della relazione assegnatami “Garanzie standardizzate e obbligazioni
               risarcitorie”, potrei aggiungere “nel supermarket delle tutele”. Si capirà il perché
               dal prosieguo. Intanto, sembra posto all’attenzione un tema tecnico e circoscritto,
               ma – a ben riflettere – non è così, perché il rapporto tra quei due termini sollecita
               riflessioni di ben più ampio respiro, apre all’osservazione di un vasto orizzonte e
               presenta implicazioni in varie direzioni.
                  Ciò  premesso,  voglio  iniziare  l’analisi  con  qualche  considerazione  sul
               fenomeno  della  standardizzazione.  È  opportuno  procedere  così,  per  meglio
               ricostruire il contesto entro cui l’indagine sul rapporto tra garanzie standardizzate
               e  tutela  risarcitoria  si  colloca  e  per  poter  già  mettere  in  archivio  dei  dati  che
               lasciano intravedere a quali esiti l’indagine possa approdare.
                  La standardizzazione è fenomeno che accompagna – e, in qualche modo, segna
               –  l’evoluzione  della  società.  Una  cartina  al  tornasole,  insomma:  un  elemento
               indicativo per valutare fatti e situazioni, non solo significativi sotto il profilo giuridico,
               ma ai nostri fini a questo riguardo rilevanti.
                  Mi limiterò a dare qualche flash, tanto per rendere l’idea e chiedo sin d’ora
               scusa per le inevitabili approssimazioni.
                  Sembra – a prima vista – che la standardizzazione abbia un rilievo marginale
               nella  disciplina  del  contratto  delineata  nel  c.c.  del  1942:  induce  a  crederlo  il
               constatare che in due sole disposizioni – gli artt. 1341 e 1342 – il fenomeno ha chiara
               visibilità.  Ma,  come  spesso  accade,  l’apparenza  inganna.  Non  solo  della
               standardizzazione c’è traccia, magari nascosta, anche altrove, ma quei due articoli,
               in realtà, la collocano tra i concetti meritevoli di un’alta considerazione nella teoria
               del contratto: sono lì con altri, infatti,  a testimoniare la commercializzazione del
               diritto privato avutasi nel 1942 con l’unificazione dei due codici preesistenti e a
               segnalare la penetrazione dell’impresa nel territorio del contratto e l’attitudine della
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               prima a condizionare il modo d’essere della disciplina del secondo .
                  L’industrialismo ha trovato una potente leva di sviluppo nella standardizzazione. Il
               boom  economico  nel  nostro  dopoguerra  ha  consentito,  anche  grazie  alla
               standardizzazione  dei  processi  produttivi  e  dei  prodotti,  l’emancipazione  dalla
               condizione di povertà di larghe fasce di popolazione. Mi occupo da un po’ di diritto del
               turismo e, in quest’ambito, proprio in quegli anni, si è inaugurata la stagione del turismo
               di massa, così definito perché basato su un’offerta fortemente standardizzata, in tal modo
               congegnata per essere alla portata di molti e, dunque, funzionale all’esigenza di espellere
               il turismo dal novero – in cui prima era collocato – delle attività riservate a pochi eletti.
                  Nella  fase  successiva,  quella  della  globalizzazione  neoliberista ,  si  cambia
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               registro. La libertà, compressa negli anni ’70, si riespande e in questo clima di


                  1  Eloquentemente, in tal senso, RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, Pisa, 2021, 92 ss.
                  2  Così definita da  SALVI, Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil  ai Trattati
               europei, Bologna, 2015, 13.


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