Page 21 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
P. 21

IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               scenario muta in presenza di atti potenzialmente pregiudizievoli delle posizioni
               individuali. In simili circostanze, le azioni possono essere utilmente presentate, ai
               sensi del quarto paragrafo dell’articolo 263 TFUE, che riconosce l’interesse ad
               agire a chiunque dimostri di essere destinatario delle decisioni.
                  Inoltre,  i  singoli  che  volessero  fare  accertare  la  carenza  di  un’istituzione
               dell’Unione,  in  relazione  al  regolamento  del  2021,  devono  soddisfare  le
               condizioni  stabilite  dall’articolo  265  TFUE ,  documentando  che  l’omissione
                                                         74
                                                                   75
               abbia influito negativamente nella propria sfera giuridica . Considerando quanto
               sinora detto, ci sembra una prova decisamente ardua.
                  In definitiva, la portata generale della normativa climatica è tale che le azioni
               dirette dei singoli, difficilmente, superano i limiti di ammissibilità; per contro,
               quelle degli Stati e della Commissione risultano ricevibili, in quanto presentate
               nell’interesse  generale  dell’Unione  a  vivere  in  un  ambiente  salubre  e
               climaticamente neutro. Pure va detto che le stringenti condizioni di accesso fissate
                                                                                         76
               dai trattati risultano coerenti con il principio della tutela giurisdizionale effettiva
               di cui agli articoli 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
               europea (in seguito, Carta).
                  Una sorte migliore tocca ai rimedi indiretti previsti dai trattati, nell’intento di
               omogeneizzare  l’applicazione  del  diritto  dell’Unione  o  di  verificare  i
               comportamenti degli Stati membri.
                  In  particolare,  l’interpretazione  pregiudiziale  della  Corte  di  giustizia,  resa
               nell’ambito  di  un  procedimento  interno  vertente  sui  temi  della  neutralità
               climatica, può definire le vicende nazionali alla luce del diritto dell’Unione ,
                                                                                        77

                  74   C.  HONORATI,  Commento  all’art.  265  TFUE,  in  F.  POCAR,  M.  C.  BARUFFI,  op.  cit.;  G.
               PALMISANO, Commento all’art. 265 TFUE, in A. TIZZANO, op. cit.
                  75  Fra i tanti: A. RIGAUX, Recours en manquement - Manquement systématique et persistant, in Europe,
               2020, p. 183 ss.
                  76  L. FUMAGALLI, Commento all’art. 19 TUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI, Commentario breve ai
               Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014; G. TESAURO, Commento all’art. 19 TUE, in A. TIZZANO,
               op.  cit.  Sull’ampio  tema  della  tutela  giurisdizionale  europea:  U.  VILLANI,  Istituzioni  di  Diritto
               dell’Unione  europea,  Bari,  2020;  R.  ADAM,  A.  TIZZANO,  Lineamenti  di  diritto  dell’Unione  europea,
               Torino, 2022; R. ADAM, A. TIZZANO, (a cura di), Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2022;
               G. TESAURO, (a cura di) P. DE PASQUALE, F. FERRARO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Napoli,
               2023. Ben noto che secondo la giurisprudenza dell’Unione, l’articolo 19 TUE, che concretizza il
               valore dello  Stato di  diritto  di cui  all’articolo  2 TUE,  affida  ai  giudici  nazionali  e  alla  Corte  il
               compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la
               tutela giurisdizionale effettiva spettante ai singoli in forza di detto diritto, mentre la Corte detiene
               una  competenza  esclusiva  a  fornire  l’interpretazione  definitiva  di  detto  diritto:  Corte  giust.  24
               giugno 2014, Parlamento c. Consiglio, C-658/11, punto 70; del 19 luglio 2016, H c. Consiglio e a.,
               C-455/14 P,  punto  40;  del  19  novembre  2019,  C-585/18,  C-624/18  e  C-625/18,  A.K.  e a.
               (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), punto 167; sentenza del 25 giugno 2020,
               C-14/19  P,  CSUE  c.  KF,  punti  59-61;  del  6  ottobre  2020,  C-134/19  P,  Bank  Refah  Kargaran  c.
               Consiglio. V. anche Corte giust. parere 1/17, del 30 aprile 2019, punto 111.
                  77   Corte  giust.  13  ottobre  2022,  C-698/20,  Gmina  Wieliszew;  3  ottobre  2019,  C-208/18,
               Petruchová; 6 dicembre 2017, C-408/16, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere;
               19 dicembre 2012, C-579/11, GAMP.

                                                   117
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25