Page 24 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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CELESTE PESCE





               dovrebbero impegnarsi maggiormente sul fronte dell’interazione cooperativa, nel
               solco  della  sussidiarietà  climatica.  In  questo  senso,  il  confronto  in  seno
               all’Unione, in chiave solidale, può portare a soluzioni comuni che, elaborate in
               ragione  di  quanto  concretamente  realizzabile  dagli  Stati  membri,  nel  breve  e
               medio termine, sono in grado di risolvere la gran parte delle difficoltà interne,
               amministrative e/o economico-finanziarie, riscontrate in fase di attuazione delle
               trasformazioni imposte dalla mitigazione climatica. In maniera simile, accordi di
               cooperazione interistituzionale possono assicurare agli Stati membri il supporto
               necessario a superare le problematiche interne, almeno nelle linee essenziali.
                  Ancora,  l’effettività  del  vincolo  può  migliorare,  ricorrendo  al  sistema  di
               garanzie offerte dall’Unione. Così, il monitoraggio periodico della Commissione
               e  il  dialogo  con  la  comunità  scientifica  e  quella  civile,  qualora  rafforzati  nei
               termini  esposti,  consentono  alle  osservazioni  dell’Unione  e  alle  istanze
               scientifiche e della collettività, ritenute meritevoli, di tradursi in azioni concrete,
               soprattutto  nel  medio  termine.  Del  pari,  un  uso  accorto  e  mirato  dei  rimedi
               giurisdizionali  dell’Unione  può  giovare  agli  intenti  pubblici  della  mitigazione
               climatica,  atteso  che,  specialmente,  i  ricorsi  indiretti  sono  capaci  di  garantire
               l’omogenea  interpretazione  della  normativa  climatica  europea,  come  di  fare
               accertare  le  responsabilità  climatiche  delle  istituzioni  nazionali  coinvolte,
               arginando le situazioni patologiche connesse alla violazione dell’obbligo di fare
               o, per contro, di astenersi da determinate azioni dannose per l’ambiente.
                  Nel complesso, gli accorgimenti qui prospettati, fra i tanti ipotizzabili, possono
               incrementare l’allineamento dell’Unione e dei suoi membri all’Accordo di Parigi;
               prima ancora, sanare la scarsa capacità applicativa del trattato internazionale,
               almeno al livello regionale europeo.
                  L’angolazione sin qui vagliata non solo restituisce il profilo della sussidiarietà
               climatica, capace di accompagnare, in maniera utile, le economie dell’Unione nei
               processi di transizione in corso, ma esprime altresì la necessità che l’Unione e i
               suoi  membri  si rafforzino,  diminuendo  i  margini di  vulnerabilità  gestionali,  a
               beneficio dell’effettiva implementazione degli oneri assunti.























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