Page 23 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               possono  derivare,  può  “forzare”  i  governi  nazionali  ad  attuare  le  politiche
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               climatiche  europee .  È  ben  noto  che  le  violazioni  accertate  e  sanzionate  dal
               giudice dell’Unione fondano l’obbligo risarcitorio dello Stato inadempiente nei
               confronti  del  singolo,  esperibile  nelle  sedi  nazionali  secondo  la  normativa
                                                                             86
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               interna , purché conforme ai trattati e alla giurisprudenza europea .


               6. Considerazioni conclusive

                  Alla luce di quanto detto, la normativa del 2021, declina la strategia climatica
               dell’Unione nella cornice valoriale europea. L’approccio scelto riesce a coniugare
               i trattati, che affidano congiuntamente la tutela ambientale all’Unione e agli Stati,
               con la natura programmatico-politica e multilivello della strategia climatica e a
               riportarne  il  processo  decisionale  sotto  l’egida  dei  princìpi  europei  della
               collaborazione e della solidarietà. Un analogo giudizio positivo va all’omogeneità
               del testo rispetto agli scopi dell’Unione in tema di governance dello sviluppo socio-
               sostenibile, particolarmente evincibile nella linea di confronto e di cooperazione
               interistituzionale verticale e orizzontale che, stimolando l’adozione di politiche a
               difesa del clima, responsabilizza e coinvolge gli attori nazionali e la collettività.
                  Ciò nonostante, i governi nazionali stentano a tenere il passo delle riforme
               strutturali, inducendo a riflettere sui valori dell’Unione cui si ispira il testo, al fine
               di intervenire sui profili perfettibili in termini di effettività. Invero, se l’obiettivo
               di  fondo  è  realizzare  un’economia  europea  equa  e  climaticamente  neutra
               nell’alveo della collaborazione, del dialogo e della solidarietà, l’Unione e gli Stati



               Environment e Vereniging Leefmilieu; 29 luglio 2019, C-411/17, Inter-Environnement Wallonie e Bond
               Beter  Leefmilieu  Vlaanderen.  In  dottrina:  L.  COUTRON,  La  Cour  de  justice  au  secours  de  la  forêt  de
               Białowieska,  in  Revue  trimestrielle  de  droit  européen,  2018,  pp.  321-330;  T.  PRZEMYSLAW,  Poland’s
               Defiance  Against  the  CJEU  in  the  Puszcza  Bialowieska  Case  (C-441/17),  in  The  Eurosceptic  Challenge
               (HART), 2019, pp. 67-86; N. SADELEER, Prolongation de l’exploitation de centrales nucléaires et procédures
               d’évaluation  des  incidences  (CJUE  (GC),  29  juillet  2019,  Inter-Environnement  Wallonie  et  Bond  Beter
               Leefmilieu  Vlaanderen,  aff.  C-411/17),  in  Revue  des  affaires  européennes,  2019,  n.  3,  pp.  611-626;  P.
               WENNERÅS, Saving a forest and the rule of law: Commission v. Poland, in Common Market Law Review,
               2019, vol. 56, n. 2, pp. 541-558; R.  KEGGE, A. DRAHMANN, The programmatic approach: finding the
               right balance between the precautionary principale and the right to conduct a business, in Journal for European
               Environmental & Planning Law, 2020, vol. 17, pp.76-98.
                  84  L. KRÄMER, Injunctive Relief in Environmental Matters, in Journal for European Environmental &
               Planning Law, 2018, vol. 15, n. 2, pp.259-267.
                  85  Quanto all’Italia, l’azione resta disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 (legge Vassalli),
               modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.
                  86  Resta tuttora un caposaldo la sentenza Francovich: Corte giust. 19 novembre 1991, C-6 e 9/90.
               V. anche: Corte giust. 5 marzo 1996, C-46 e 48/93, Brasserie du Pêcheur; 26 marzo 1996, C-392/93,
               British Telecom; 23 maggio 1996, C-5/94, Hedley Lomas; 22 aprile 1997, C-66/95, Sutton; 15 giugno
               1999, C-140/97, Rechberger; 4 marzo 2020, C-34/19, Telecom Italia; 30 settembre 2003, C-224/01,
               Köbler; 9 dicembre 2003, C-129/00, Commissione c. Italia; 13 giugno 2006, C-173/03, Traghetti del
               Mediterraneo.

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