Page 20 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
P. 20

GIOVANNI BIANCO





               e sarà alimentata dalle ulteriori e feconde riflessioni mortatiane, specie tra la metà
                                                  84
               degli anni ’50 e metà degli anni ’70 , nel tentativo di adattare la  categoria in
               considerazione alla fase di costruzione ed affermazione dello Stato democratico
                                                                                   85
               costituzionale pluralista e nella vigenza dell’attuale Costituzione  del 1948 .
                  Quindi, è fondato parlare, in una visuale più ampia, di decisiva innovazione
                            86
               metodologica , –  pur  con  talune  opportune confutazioni ed  un  tentativo di
               ridefinizione della categoria della costituzione materiale e dei suoi rapporti con la
                                  87
               costituzione formale  –, anche entro la ricerca di una sintesi tra il sostrato concettuale
               dei costituzionalisti pre-orlandiani, in particolare la costante attenzione alla storia ed
                                                                               88
               alla politica, e quello della scuola dell’Orlando, nei termini su affermati .



               materiale non soltanto le forze politiche  di  maggioranza ma  pure quelle di  minoranza, le forze
               sociali,  anche eventualmente  quelle individuali,  GUARINO,  I  decreti  legislativi  luogotenenziali  sulla
               Costituzione materiale, cit., 113 ss., 115, 121.
                  84  Ci  si riferisce in  particolare,  tra le varie edizioni dell’opera, ad esclusione della prima,  del
               1949, in cui la categoria in esame non è menzionata, all’edizione del 1962, la sesta,  delle “Istituzioni
               di  diritto pubblico”,  in  cui  il  Mortati afferma che per  «determinare […] gli  elementi dell’ordine
               istituzionale sottostante a quello formale» deve risalirsi  ad «una comunità sociale ordinata intorno
               a gruppi  nel suo seno, portatori di un’ideologia politica, cioè di una particolare concezione dello
               Stato nonché dei valori da affermare attraverso l’azione dell’ordinamento statale, e forniti di una
               capacità di azione, di un’effettività di potere capace di garantire un’obbedienza media da parte dei
               cittadini. Questa forza politica,  quando riesca a prevalere con carattere di stabilità su altre forze
               contrastanti, dà vita all’ordine giuridico statale in cui essa trova lo strumento normale per l’esercizio
               del suo potere, senza però esaurirsi mai in questo» (p. 76). V.  pure ID.,  Istituzioni  di diritto pubblico,
               IV ed., 1958, 57-58. v. altresì ID.,  Costituzione  (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana),
               in Enc. Dir., XI,  Milano, 1962, 139 ss., 165 ss., in cui si sostiene che «è stato scritto che l’esistenza
               della costituzione formale ostacola il  conferimento di una diretta rilevanza giuridica  al sostrato
               sociale, poiché si determinerebbe un invincibile dualismo fra quest’ultimo e la prima» (p. 165). «Tale
               obiezione viene però a  perdere di  valore quando si  tenga presente la  necessità, messa prima  in
               rilievo, di ricondurre la validità della costituzione alla sua effettività. Infatti, se la positività […] si
               consideri quale contrassegno dell’ordine giuridico primario, questo non può non farsi derivare da
               un  assetto di  forze capace  di  esprimere  e  far  valere  un  orientamento generale che  unifichi  la
               complessiva attività statale e la mantenga almeno relativamente costante così da indurre la fondata
               presunzione della sua realizzazione» (pp. 166-167).
                  85  CHELI, Prefazione, cit., X , che parla di «”via italiana” del diritto costituzionale come scienza giuridica
               di confine, di cui Mortati resta tuttora il maggior interprete; una via che attraverso il richiamo al concetto di
               “costituzione materiale”, orientava realisticamente la ricerca sulle forme di governo verso l’analisi della
               struttura delle forze sociali e politiche sottostanti e, in primo luogo, verso l’assetto del sistema dei partiti, visto
               come architrave dello Stato contemporaneo»; G. ZAGREBELSKY, Premessa, cit., VIII.
                  86   Sul  metodo  di  Mortati  cfr.  G. ZAGREBELSKY,  Il  metodo  di  Mortati,  in  Costantino  Mortati
               costituzionalista calabrese, cit., 51 ss.
                  87  BIANCO,  Quel  che resta della Costituzione  materiale tra congetture  e confutazioni,  cit.,  123 ss., 132
               ss.,  in  cui  si  accoglie,  come  surriferito,  la  categoria  della costituzione materiale  ma  entro una
               revisione del suo contenuto, ritenendo condivisibile la ricostruzione del Guarino, e del suo rapporto
               con la costituzione formale dopo l’entrata in vigore di quest’ultima (in cui la costituzione materiale
               può  essere  intesa  come  una  categoria  «prevalentemente  ermeneutica»,  necessaria  per  una
               interpretazione storica-evolutiva della costituzione scritta).
                  88  BIANCO,  Quel che resta della Costituzione materiale tra congetture  e confutazioni,  cit., 141.

                                                   196
   15   16   17   18   19   20   21