Page 17 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
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secondo un’idea politica» e la Costituzione materiale non può non contenere in
sé, come sua parte costitutiva, questa collettività.
Così nel pensiero dell’insigne giurista si compie «la centralità della
Costituzione rispetto allo Stato», all’opposto della scienza costituzionalistica di
matrice liberale, che assumeva come «fulcro delle sue concezioni lo Stato», con
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«una visione metaforica, ma piena di significato giuridico, di persona sovrana» .
Più esattamente, abbandono della dottrina della tradizione giuspubblicistica
italiana che incentrava lo studio dello Stato nell’ambito della coppia “personalità”
- “sovranità dello Stato”, per pervenire ad una compiuta definizione della forma
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di Stato nella sua unità e peculiarietà storica .
Dottrina confutata anche con specifica attenzione, come suaccennato, alla
formula istituzionale espressione dei principi generali dello Stato moderno, quello
della divisione (e dell’equilibrio) dei poteri dello Stato; e pure con riguardo al
«modello costituzionale dualistico», teorizzato dall’Orlando con riferimento agli
sviluppi della monarchia parlamentare italiana, «al necessario incontro ed equilibrio
tra monarca ed assemblea rappresentativa», al governo parlamentare incentrato
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sull’«armonico ed equilibrato incontro tra prerogativa regia e forze parlamentari» .
Orbene, nel 1931 Mortati esponeva con ricchezza di riferimenti dottrinari
l’argomento dello “Stato nuovo” enucleando la supremazia del Capo del
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Governo , nel 1940 il tema centrale del suo saggio monografico è l’origine
«sostanziale» dello Stato e della Costituzione attraverso il concetto di forza
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politica , allo scopo di chiarire la posizione costituzionale del «partito unico
dominante» e di «indirizzo» nello Stato dominato dall’ideologia corporativa
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fascista e dall’unità dell’indirizzo politico . Dunque, entro un nuovo «monismo
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istituzionale» , la Costituzione in senso materiale, come suaccennato, è
68 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 64.
69 G. ZAGREBELSKY, Premessa, cit., XXVI.
70 G. ZAGREBELSKY, Premessa, cit., XXVI-XXVII.
71 M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 59.
72 CHELI, Prefazione, cit., VI ss.; M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione.
Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 114 ss.
73 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 62. Concetto che caratterizzerà sin in fondo e per
intero le diverse fasi della riflessione mortatiana sull’essenza dello Stato e della Costituzione, per cui è
congrua la definizione dell’Elia di Mortati quale «giurista politico» (ELIA, Appunti su Mortati e le forme
di governo, in GALIZIA - GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, cit, 245 ss., 262).
74 M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 160-161, 171-172.
75 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 147 («lo Stato moderno è uno Stato
monistico»); M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati
e la tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 132 ss., che
parla di «nuovo diritto pubblico», di «essenza dello Stato» «che attribuisce ad esso forma unitaria e
precisa, identità storica», che «non sta più né nel primato liberale della legge generale ed astratta, né
nel valore della pubblica amministrazione come soggettività originaria ed in sé legittimata», essenza
dello Stato nel governo inteso «non più come parte – anche se di vertice – di uno dei poteri dello
Stato, ma come organo supremo titolare dell’indirizzo politico unificante» (p. 132); G.
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