Page 19 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
P. 19

IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





                  Questa impostazione, certamente da considerare alla stregua del suo tempo
               storico, ma da  confutare per i suoi  esiti adesivi rispetto al  regime autoritario
               fascista, sia pure, come detto, con argomenti diversi rispetto ai costituzionalisti
                                79
               organici al regime  (Mortati  peraltro non accolse mai la nozione di “rivoluzione
               fascista”) , denota sempre una decisiva connotazione di metodo e di contenuto,
                        80
               di grande attenzione ai fatti storici, alla struttura economico-sociale, alle reali
               forze operanti nella società, entro l’integrazione del metodo dommatico della
                                                                                  81
               tradizione orlandiana con quello storico-giuridico o storico-dommatico .
                  Connotazione  che  lascerà  una  traccia  profonda  nel  successivo  dibattito
               costituzionalistico,  anche  in  termini  contrappositivi,  tra  adesioni,  revisioni,
                                 82
               respingimenti totali  (da ricordare con riguardo a questi ultimi le tesi spiccatamente
               critiche del Romano, del Balladore Pallieri, del Bartole, del Fois e dell’Amirante)
                                                                                         83

                  79  G. ZAGREBELSKY,  Premessa, cit., XII (che scrive che la dottrina in esame «in nessun momento
               è assurta a teoria ufficiale del fascismo», «l’influenza maggiore ch’essa ha esercitato non è stata nel
               tempo in cui e per cui fu elaborata ma durante l’opera di fondazione dello Stato repubblicano e nei
               suoi primi  decenni di vita»).
                  80  CHELI, Prefazione, cit., IX-X.
                  81   G.  ZAGREBELSKY,  Premessa,  cit.,  XVIII  ss.;  M.  FIORAVANTI,  Dottrina  dello  Stato-persona  e
               dottrina della costituzione.  Costantino  Mortati e la tradizione giuspubblicistica  italiana (Dallo Stato liberale
               allo Stato fascista ed oltre),  cit., 114 ss., 121 ss.
                  82  Per una ricostruzione del dibattito, articolato e vivace, sia consentito di rinviare a  BIANCO,
               Quel che resta della costituzione  materiale (tra congetture  e confutazioni),  in CATELANI  - LABRIOLA  (a cura
               di),  La  Costituzione  materiale.  Percorsi  culturali  e  attualità  di  un’idea,  Milano,  2001,  487  ss.,  ora  in
               BIANCO,  Repubblica,  potere costituente  e costituzione  materiale, Roma, 2013, 123 ss., 135, 139-140.
                  83  S. ROMANO, Principii di diritto costituzionale generale, cit., 3; BALLADORE  PALLIERI,  Dottrina dello
               Stato,  Milano, 1964,  148  ss. (Autore che  si  segnala per  un tono spiccatamente polemico  e  per
               argomenti piuttosto critici, non accolti dallo scrivente, che parla,  con riguardo ai sostenitori della
               costituzione materiale, di «teorie, le quali, lasciando più o meno fuori dal diritto la autorità politica
               in quanto mera forza, insistono però nell’asserire la rilevanza giuridica di ciò che da quella autorità
               immediatamente emana: i programmi,  le ideologie, i  fini concreti che essa si propone», peraltro
               ritenendo meritevoli di attenzione  e di citazione autori stranieri, quali l’Hauriou e lo Schmitt ma
               non quelli  italiani,  tra cui anzitutto il Mortati, perché a suo dire «non sembra che nella dottrina
               italiana vi sia a questo riguardo alcun carattere di novità, avendo essa solo rielaborato, con minor
               rigore e precisione, quanto già era stato svolto da noti giuristi stranieri» (pp. 148-149); BARTOLE,
               Costituzione materiale e ragionamento giuridico, in Dir. soc., 1982, 605-627; ID.,  voce Costituzione (dottrine
               generali  e  diritto  costituzionale),  in  Dig.  disc.  pubbl.,  IV,  1989,  308  ss. (per  il  quale la  Costituzione
               materiale può essere utilizzata al massimo «in funzione strumentale dell’interpretazione») (p. 310);
               CRISAFULLI,  voce Costituzione,  in Enc. del Novecento,  Roma, 1975,  1032;  FOIS,  Costituzione  legale  e
               costituzione  materiale, in CATELANI  - LABRIOLA (a cura di), La Costituzione materiale. Percorsi culturali e
               attualità di un’idea, cit., 36 ss.; C. AMIRANTE,  La Costituzione materiale da Lassalle a Mortati, relazione
               al  Convegno di  studi su  “Costantino Mortati  a  Macerata”,  Macerata  4-5  maggio  2023.  Tra  i
               costituzionalisti viceversa sostenitori della categoria in esame v. BARBERA, Art. 2, in BRANCA  (a cura
               di),  Commentario  della  Costituzione,  I,  Bologna,  1975;  ID.,  Ordinamento  costituzionale  e  carte
               costituzionali, in Quad. Cost., 2010, 311 ss.; BARILE, La costituzione  come norma giuridica, Firenze, 1951,
               40; CHELI, Prefazione, cit., X; MARTINES,  Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano,
               1957; MODUGNO,  voce Costituzione (teoria generale), in Enc. giur., X, Roma, 1988; G. ZAGREBELSKY,
               Premessa, cit., VIII ss. Accoglie la categoria ma ridefinendone il contenuto, in un senso accolto dallo
               scrivente,  cioè  ritenendo che concorrono  alla  determinazione del contenuto della costituzione

                                                   195
   14   15   16   17   18   19   20   21