Page 189 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
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dottrina di quei tempi, al «campo più propriamente politico» , come nuova
funzione dello Stato, sottratta ai limiti dello Statuto e della legge, che attiene alla
«vita dello Stato considerata nel suo movimento per l’adeguazione ai nuovi fini,
via via ad esso assegnati e quindi limitato alla direzione dell’attività discrezionale
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degli organi costituzionali» .
A ben vedere Mortati, in sintonia con Carl Schmitt, pur entro un’intelaiatura
concettuale in parte diversa, utilizza i concetti di “omogeneità politica” e “organo
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supremo” , concependo lo Stato fascista come sviluppo dello Stato moderno, un
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«modello costituzionale di stampo monista» , quale «regime del Capo del
governo». Da qui la critica mortatiana dello Stato liberale, che non aveva saputo
realizzare né l’omogeneità politica né l’individuazione della suprema potestas
statale nella funzione di indirizzo politico governativo. Polemica da storicizzare,
ponendola entro la cornice delle disanime dottrinarie che in argomento in quegli
anni ritenevano che tutta la dottrina liberale mirava a concentrare le funzioni
dello Stato nella «sola tutela dell’ordine giuridico e dell’ordine pubblico e alla
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garanzia dell’autonomia e della libertà individuale» .
Per cui è proprio da queste pagine che emerge l’idea mortatiana di Stato in
quegli anni, entro la dottrina costituzionale del governo e della sua attività e del
«regime del Capo del governo» . L’«essenza dello Stato», che «attribuisce ad esso
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forma unitaria e precisa identità storica», «non sta più né nel primato liberale della
legge generale ed astratta né nel valore della pubblica amministrazione come
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soggettività originaria ed in sé legittimata» .
Insomma, la disamina del Mortati elabora «una vera e propria dottrina
costituzionale del governo e della sua attività», si pone oltre sia la dottrina liberale
fondata sul primato della legge (Orlando, Cammeo), sia oltre quella incentrata sul
primato dell’amministrazione (Ranelletti, Romano), che «finiva sempre per
svalutare il governo, mantenendolo deliberatamente nei consueti confini del
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potere esecutivo» .
34 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 196; M. FIORAVANTI,
Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica
italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 134 ss.
35 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 196.
36 M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 122, nt.122.
37 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 196, 202, 211.
38 ZANOBINI, voce Stato (diritto costituzionale), cit., 620.
39 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 157; M. FIORAVANTI,
Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica
italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 114 ss., 115-116.
40 M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 132.
41 M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 132.
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