Page 97 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
P. 97
IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
l’esonero dalla responsabilità nel caso in cui, per quanto riguarda i danni associati
alle attività di partner d’affari indiretti, la società abbia messo in atto appropriate
garanzie contrattuali corredate da un sistema di conformità appare alquanto
semplicistico in quanto solleva il rischio che le imprese considerino tali garanzie
come un semplice adempimento procedurale – un “tick-box exercise” – senza
cercare di porre in atto dei piani d’ azione e delle misure che siano effettivamente
efficaci a prevenire alla radice i rischi di gravi danni all’ambiente e di violazioni
gravi di diritti umani. Tale rischio non sembra essere evitato dalla richiesta che la
società metta in atto una verifica di conformità attraverso società di certificazione
e audit di terze parti, visti i noti limiti di questi sistemi nell’identificare gli impatti
e prevenire i danni .
108
Un altro aspetto, strettamente collegato alla questione della responsabilità
civile, e su cui anche ci sono posizioni diverse da parte di Commissione,
Parlamento e Consiglio riguarda poi la questione del risarcimento eventualmente
dovuto da parte dell’impresa, e quindi la definizione di “danno”. Il testo della
Commissione e la posizione del Parlamento europeo non specificano la nozione
di danno, anche se attraverso il riferimento al concetto di impatto negativo si può
evincere che questo comprenda sia danni a persone che all’ ambiente, quando essi
siano causati dalla violazione di uno dei diritti elencati nelle convenzioni
internazionali e nelle norme di cui in allegato . Nel testo proposto dal Consiglio
109
invece, l’articolo 22 sembra limitare il concetto espressamente di danno al danno
a persone fisiche o giuridiche nella misura in cui abbia causato un danno a un
interesse protetto.
Nel complesso, l’inserimento di questa norma sulla responsabilità civile è
molto significativo perché rappresenta per la prima volta l’introduzione a livello
UE di uno standard, o quanto meno di un meccanismo, di responsabilità civile
per le imprese multinazionali per danni all’ambiente. Sebbene sia al momento
difficile prevedere il testo che verrà definitivamente approvato, dato lo stretto
collegamento con la violazione degli obblighi di diligenza stabiliti dalla direttiva,
la nozione di responsabilità civile che emerge dalla proposta si configura al tempo
stesso come strumento per il risarcimento delle vittime ma anche come parte del
sistema per garantire l’esecuzione degli obblighi relativi al dovere di diligenza.
Vari autori concordano infatti nel considerare l’inclusione di regole sulla
responsabilità civile come un elemento fondamentale per aumentare l’osservanza
per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi
ai provvedimenti correttivi richiestile dall’ autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del
sostegno mirato fornito a norma degli articolo 7 e 8 e della collaborazione attuata con altri soggetti
per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore’.
108 In questo senso, vedi l’analisi accurata della European Coalition for Corporate Justice
(ECCJ), ‘European Commission’s Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due
Diligence’ (Aprile 2022) https://corporatejustice.org/publications/analysis-of-eu-draft-directive-
on-due-diligence/ (ultimo accesso 5 Novembre 2023), 12.
109 Vedi sul punto MACKIE, Due diligence in global value chain: conceptualising ‘adverse environmental
impact’, in RECIEL, 2021, 297.
95