Page 95 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
“misure adeguate”, e al riguardo, la proposta sembra distinguere il caso in cui la
società sia direttamente coinvolta, attraverso le proprie attività o tramite le attività
delle sue filiali, nel causare l'impatto negativo che provoca il danno, dall’ipotesi
in cui l'impatto negativo sia invece associato alle attività dei partner commerciali
indiretti. Nel primo caso, lo standard relativo per la valutazione della messa in
atto ed efficacia delle misure di prevenzione e arresto dell’impatto sarebbe più
stringente in quanto, come si legge anche nella Relazione Esplicativa (para 38), si
ritiene «lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi
effettivi delle proprie attività e filiazioni». Un’ulteriore questione che non è
possibile approfondire in questa sede riguarda la relazione tra questa norma della
Direttiva, per la quale la responsabilità è collegata al mancato adempimento delle
disposizioni sul dovere di diligenza, e le azioni di responsabilità civile extra-
contrattuale disciplinate dalle varie leggi nazionali, e quindi anche come gli
obblighi di condotta derivanti dalla legislazione di applicazione della futura
direttiva si interfaccino con i parametri classici di responsabilità per colpa o
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dolo .
Per quanto riguarda invece i danni associati alle attività dei partner
commerciali della società multinazionale o della società capofila in una catena
del valore, il testo presentato dalla Commissione limita il raggio della
responsabilità della società ai rapporti commerciali consolidati e, in ogni caso,
prevede che nel caso dei rapporti commerciali indiretti la richiesta da parte della
società ai partner commerciali di garanzie contrattuali in merito all’osservanza
del proprio codice di condotta e degli obblighi di diligenza (cosiddetti obblighi
contrattuali a cascata) accompagnata da una adeguata verifica di conformità
possa esonerare la società capofila da un eventuale responsabilità, a meno che
non fosse irragionevole pensare che le misure prese fossero adeguate a prevenire,
mitigare, minimizzare o cessare l’impatto negativo .
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La questione della portata della responsabilità civile dell’impresa per i danni
avvenuti in associazione con le attività dei propri partner commerciali è
sicuramente un punto controverso, come dimostrato dalle rispettive posizioni
individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell’entità mediante misure adeguate
previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni”.
102 La proposta di direttiva affronta questo punto all’articolo 22 (4) il quale stabilisce che ‘le
norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le
norme unionali in tema di responsabilità civile relative a impatti negativi su diritti umani o impatti
ambientali che prevedano responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che
prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva’.
103 Articolo 22 (2) della Proposta di Direttiva: “Nonostante il paragrafo 1, gli Stati Membri
provvedono a che la società che è intervenuta in conformità dell’ articolo 7, paragrafo 2, lettera b),
e dell’ articolo 7, paragrafo 4, o dell’ articolo 8, paragrafo 3, lettera c, e dell’ articolo 8, paragrafo 5,
non sia responsabile dei danni causati da un impatti negativo prodotto dalle attività di un partner
indiretto con il quale intrattiene un rapporto di affari consolidato, a meno che, nello specifico caso,
fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica delle
conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l’ impatto negativo o minimizzarne l’entità”.
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