Page 6 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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MARIANO ROBLES





               l’«idoneità funzionale» al vincolo ne rispecchi la (previa) valutazione, di per sé,
               irriducibile ad una conformità «legalistica», avulsa dal (necessario) presupposto
               «logico» di salvaguardia «intertemporale» nelle relazioni date: ossia, ancora una
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               volta, la sostenibilità .
                  Quest’ultima veicola, infatti, un parametro di realizzazione di interessi che
               introduce elementi «qualitativi» a contenimento di quelli «quantitativi»: vale a
               dire,  progetta  le  dinamiche  di  sviluppo  economico  secondo  una  direttrice  di
               effettività,  tesa  a  predefinire  la  raggiungibilità  di  obiettivi  funzionalmente
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               «meritevoli» .
                  Focalizzando così l’analisi su quest’ultimo ambito, se non altro per l’intuibile
               maggiore  impatto,  prodotto  alla  stregua  di  tale  parametro,  un  punto  di
               osservazione privilegiato, al crocevia degli itinerari tematici sin qui brevemente
               delineati, è senz’altro costituito dal sempre più massiccio innesto di «intelaiature
               negoziali»  per  la  realizzazione  di  interventi  di  pubblico  interesse,  un  tempo
               riservati a determinazioni di matrice provvedimentale, il cui frutto più maturo è
               attualmente testimoniato dalla recente emanazione, con d.lg. 31 marzo 2023, n.
               36, del nuovo «Codice dei contratti pubblici» (per brevità, c.c.p.). Non a caso, nel
               Libro IV, dedicato tra l’altro al «Partenariato pubblico privato», all’interno della
               Parte II del Tit. IV si trova collocata agli artt. 193-195 l’ultima (ri)formulazione
               disciplinare di un’articolata fattispecie che, dalla metà degli anni Novanta dello
               scorso secolo, ha rappresentato, da un lato, un vero e proprio «precursore» della
               c.d. legislazione (negoziale) della «crisi»; ma, d’altro lato, nel susseguirsi delle
               revisioni,  anche  un  formidabile  «banco  di  prova»  normativo  per  la  c.d.  green
               economy  nei suoi più recenti sviluppi.
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                  8  Le basi teoriche di tale impostazione erano già ben presenti nelle pionieristiche analisi di A.
               LENER,  Ecologia,  persona,  solidarietà:  un  nuovo  ruolo  del  diritto  civile,  in  N.  LIPARI  (cur.),  Tecniche
               giuridiche e sviluppo della persona, Roma-Bari, 1974, p. 337 ss., le cui coordinate in termini di «esigenza
               che la forma giuridica sia il piú possibile aderente alla realtà materiale» appare recepita da Cass., 22
               gennaio 1999, n. 589, punto 4.2 motiv. (edita in varie riviste a cura di diversi commentatori). Di
               qui, l’autentico «mutamento di paradigma» in ambito contrattuale, brillantemente tracciato da M.
               PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in ID. (a
               cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Napoli, 2016, p. 287 ss.; ID.,
               Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, p. 809 ss.; ID., Contratto,
               ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete, in Pol. dir., 2018, p. 3 ss.; ID., “Proprietà
               ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Arch. Scialoja-Bolla, Ann. St.
               propr. coll., n. 1.2018, p. 67 ss.
                  9  V. ora la sagace indagine di E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione
               della questione sociale, Napoli, 2018, spec. p. 98, testo e note (recensita da M. PENNASILICO, in Rass.
               dir. civ., 2018, p. 1511 ss.).
                  10  Per un efficace inquadramento degli strumenti normativi in funzione promozionale della green
               economy, v. ancora M. PENNASILICO, La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico, in
               Tr.  breve  dir.  svil.  sost.,  cur.  A.  Buonfrate  e  A.F.  Uricchio,  Milano,  2023,  spec.  p.  107  ss.;  una
               significativa  riprova  della  ‘chiave  di  lettura’  qui  prefigurata,  si  riscontra  in  G.  SCHNEIDER,
               Prevenzione della crisi d’impresa e rischi ESG: il ruolo della finanza sostenibile, in Riv. dir. banc., 2023, p.
               346 s., con sviluppi infra, § 8.

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