Page 9 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Di guisa che, il legislatore si è gradualmente allineato a tale nuovo approccio,
               sino  ad  inserire,  nel  d.lg.  n.  36/2023  cit.,  la  stessa  nozione  di  «contratto  di
               partenariato pubblico-privato», nella cui orbita attrarre (sia pure per via definitoria
               nell’ultima versione) la «finanza di progetto» (arg. ex artt. 174, comma 3, e 193,
                                                                                       19
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               comma 11, c.c.p.) . Tale peculiare «operazione amministrativa per accordi»  è
               inquadrabile all’interno del contratto di concessione di costruzione e gestione in regime
               di autofinanziamento, secondo il modello c.d. BOT (Build, Operate and Transfer) .
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               a  M.  NUZZO  (a  cura  di),  Il  principio  di  sussidiarietà  nel  diritto  privato,  vol.  I-II,  Torino,  2014,  a
               commento della quale cfr. P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ., 2016, p.
               687 ss.; nonché, da ultimo, F. MAISTO, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale,
               Napoli,  2016,  passim.  Per  una  rassegna  ragionata  di  giurisprudenza  recente,  v.  S.  PELLIZZARI,
               Sussidiarietà orizzontale, giudice amministrativo e modelli partecipativi, in Labsus Papers, (2011), n. 23. Piú
               in  generale,  v.  anche  G.  MACDONALD,  Sussidiarietà  orizzontale.  Cittadini  attivi  nella  cura  dei  beni
               comuni, pref. di E. Battelli, Roma, 2018, passim.
                  18  Sull’esempio della Francia, che per prima ha introdotto a livello normativo tale tipologia di
               accordi, affiancandoli ai tradizionali appalti e concessioni, mediante l’Ordonnance n. 2004-559 sur le
               contrat de partenariat, ratificata dall’Assemblea nazionale il 15 settembre 2004, a seguito di legge-
               delega 2 luglio 2003, n. 73, (reperibile al sito legifrance.gouv.fr), il legislatore italiano ha recepito tale
               figura,  sui  cui  (articolati)  rapporti  con  la  finanza  di  progetto,  anche  alla  luce  della  piú  recente
               giurisprudenza amministrativa in sede consultiva, v., nel vigore del precedente c.c.p. “De Lise”,
               l’attenta  disamina  di  G.  SANTI,  Il  partenariato  pubblico-privato  ed  il  contratto  di  concessione  nella
               normativa  europea  e  nazionale.  Gli  interventi  di  sussidiarietà  orizzontale  ed  il  baratto  amministrativo.  Il
               contraente generale, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche
                                                                         a
               evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, 2  ed., Torino, 2019, p.
               133 ss., spec. pp. 147 ss., 191 ss.; in seguito, A. GIOVANNINI, Il partenariato pubblico-privato nel nuovo
               codice dei contratti pubblici. Prime impressioni, in Rass. avv. St., 2023, p. 1 ss.
                  19  Su questa nuova modalità di relazionarsi tra pubblico e privato, cosí definita alla luce della
               disciplina del «promotore di opera pubblica», cfr. F. FRACCHIA, Finanza di progetto: i profili di diritto
               amministrativo, in ID., G.F. FERRARI, Project financing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce
               delle recenti riforme, Milano, 2004, p. 37 ss.; R. DIPACE, Partenariato pubblico privato e contratti atipici,
               Milano, 2006, spec. p. 96 ss., per i riferimenti alla finanza di progetto; ID., Il project financing nel
               contesto  del  partenariato  pubblico  privato,  in  T.V.  RUSSO  (a  cura  di),  La  finanza  di  progetto.  Profili
               economico-finanziari  e  problematiche  giuridiche,  Napoli,  2009,  p.  139  ss.;  T.V.  RUSSO,  Il  project
               financing,  cit.,  p.  1  ss.;  nonché  G.L.  PIETRANTONIO,  Il  Project  Financing  tra  pubblico  e  privato.
               Problemi, scenari e prospettive, Torino, 2018, p. 137 ss. Circa la valenza dell’«atipicità negoziale» in
               tema di attività consensuale della P.A., v. anche le pertinenti osservazioni di B. CAVALLO, Tipicità
               e atipicità nei contratti pubblici fra diritto interno e normativa comunitaria: rilievi procedimentali e sostanziali,
               ora anche in F. MASTRAGOSTINO (cur.), Tipicità e atipicità nei contratti pubblici, Bologna, 2007, p. 13
               ss.
                  20   La  dottrina  anglosassone  definisce  il  “modello  BOT”  come  «progetto  basato  su  una
               concessione  da  parte  dell’ente  appaltante  all’impresa  appaltatrice,  conosciuta  anche  come
               concessionaria,  che  è  responsabile  della  costruzione,  del  finanziamento,  nonché  della  gestione
               dell’opera  per  un  periodo  stabilito  contrattualmente  ed  è  obbligata  a  trasferirla,  alla  scadenza,
               all’ente  stesso,  a  titolo  gratuito.  Durante  tale  periodo,  l’impresa  appaltatrice  detiene  e  gestisce
               l’opera e incassa i proventi che servono per rimborsare il finanziamento, coprire i costi fissi, far
               funzionare l’impianto e ottenere un margine di profitto» [cosí, A. MERNA, H. PAYNE e N.J. SMITH,
               Benefits of a structured concession agreement for Build, Own and Transfer projects, in (1993) Int. Constr. L.
               Rev.,  n.  1,  p.  32].  Per  l’esperienza  tedesca,  cfr.  F.  NICKLISCH,  BOT-Projekte:  Vertragsstrukturen,
               Risikoverteilung und Streitbeilegung, in (1998) Betriebsberater, n. 1, p. 2 ss. Nella nostra letteratura, G.

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