Page 16 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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FEDERICO DI SILVESTRE





                  Possono quindi essere considerati originali i software completamente nuovi,
               sviluppati ex novo partendo da zero. In questi casi, infatti, il software costituisce il
               risultato unicamente dell’attività creativa del suo autore.
                  Inoltre, possono ottenere il requisito dell’originalità anche le rielaborazioni e
               le evoluzioni di software già esistenti, purché siano formulate e organizzate in
               maniera personale e autonoma dal proprio autore, anche se composte da idee e
               nozioni semplici per un esperto del settore.
                  Per quanto riguarda, invece, i dubbi sul piano probatorio, il dato strettamente
               letterale  della  disciplina  applicabile  sembrerebbe  consentire  al  contribuente  di
               provare  la  titolarità  e  l’esistenza  del  software  nell’anno  fiscale  di  riferimento
               solamente tramite il deposito del software in questione presso la SIAE. Un simile
               approccio,  tuttavia,  risulta  difficilmente  condivisibile.  In  primo  luogo,  la
               registrazione del software nei registri della SIAE, non ha valenza costitutiva del
               diritto d’autore sul software, ma rappresenta solamente uno dei possibili mezzi
               che consentono di dimostrare, fino a prova contraria, l’esistenza e la paternità
               dell’opera in questione. Inoltre, è opportuno sottolineare che tale registrazione
               non  presuppone  che  il  software  registrato sia  un’opera originale, in quanto  la
               SIAE non certifica l’originalità delle opere depositate presso la stessa. Non da
               ultimo,  imporre  alle  imprese  desiderose  di  beneficiare  del  regime  Patent  Box
               l’adozione  tale  procedura  causerebbe  alle  stesse  problematiche  operative  e
               criticità legate alla sicurezza ed alla riservatezza dei propri dati.
                  A ben vedere, un’interpretazione maggiormente sistematica e teleologica della
               normativa di riferimento dimostra che la prova dell’esistenza del software ai fini
               Patent Box può essere fornita anche tramite strumenti alternativi, purché idonei a
               garantire effetti probatori quanto meno equivalenti rispetto alla registrazione del
               software presso la SIAE. Tra di essi, risalta la procedura di hashing correlata da
               firma  digitale  con  marca  temporale  qualificata.  Tale  strumento  probatorio
               consente di certificare l’unicità del software mediante la procedura di  hashing,
               mentre la data certa dell’esistenza del medesimo software viene provata mediante
               l’apposizione della firma digitale corredata da marca temporale. Si può dunque
               sostenere che, sul piano del diritto sostanziale, la procedura di hashing correlata
               da firma digitale corredata da marca temporale costituisce uno strumento tramite
               il quale è possibile provare la paternità e l’esistenza di un software in un dato
               momento  storico  secondo  standard  probatori  qualitativamente  equivalenti,  se
               non addirittura migliorativi, rispetto al deposito del software presso la SIAE.
                  Inoltre,  l’utilizzo  della  procedura  di  hashing  correlata  da  firma  digitale  con
               marca temporale qualificata risulta maggiormente coerente con il razionale che
               ha spinto il legislatore ad emanare il regime Patent Box, ossia quello di promuovere
               l’innovazione dell’ecosistema delle imprese italiane. Tale strumento probatorio,
               infatti, se comparato con il deposito del software presso la SIAE, appare più in
               linea  con  i  moderni  sistemi  di  sviluppo  software  e  maggiormente  in  grado  di
               tutelare le imprese in materia di riservatezza e cyber security.
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